Revoca del decreto di trasferimento e responsabilità ex art. 2043 (Cass. civ. Sez. III n. 18539 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’agente della riscossione per illecito aquiliano non discende in re ipsa dalla nullità dell’atto esecutivo, occorrendo la prova dell’evento dannoso, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Per stabilire se la condotta sia colposa, la legittimità della procedura si valuta con riferimento al momento in cui è stata compiuta. La sentenza n. 258 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 con pronuncia additiva, senza però consentire di configurare retroattivamente la colpa di chi, prima della declaratoria, si è conformato alle norme allora vigenti. L’accoglimento del ricorso implica rinvio al giudice di merito per il riesame, senza che esso possa essere tautologicamente dedotto dal solo riscontro dell’illegittimità.
Il Fatto
Un contribuente subisce l’espropriazione immobiliare avviata dalla concessionaria della riscossione per cartelle di pagamento. La procedura si fonda su un avviso di vendita la cui notificazione era stata accertata nulla in un separato giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con Propagazione del vizio al decreto di trasferimento del bene all’aggiudicatario e ai successivi acquirenti.
Il contribuente cita in giudizio l’agente della riscossione e ne ottiene in primo grado la condanna al risarcimento; analoga sorte per l’aggiudicatario, mentre le domande degli acquirenti vengono respinte. La Corte di appello conferma la responsabilità dell’agente, ravvisando la colpa nella mancata affissione alla porta e nella prova della raccomandata informativa. L’agente ricorre per cassazione censurando la sussistenza dell’illecito ex art. 2043 cod. civ., per aver agito in conformità alla disciplina vigente nel novembre 2005.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione di carattere processuale. Nel giudizio sono state proposte azioni risarcitorie distinguibili per petitum e causa petendi, con pregiudizi di natura e di origine causale diverse, pur riconducibili alla condotta della procedura. Si versa quindi in ipotesi di cause scindibili, che l’impugnazione deve vagliare con separato riferimento a ciascun intimato.
L’ordinanza dichiara improcedibile il ricorso verso l’aggiudicatario: la notifica originaria, eseguita all’estero ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ., non risulta documentata nel suo esito, né la nota consolare né la schermata della società postale attestano la ricezione. La rinnovazione, ordinata dalla precedente ordinanza n. 17699 del 2023, è intervenuta oltre il termine perentorio, con conseguente applicazione estensiva dell’art. 371-bis cod. proc. civ., richiamato dalle Sezioni Unite n. 4845 del 2021 e dalla Cass. n. 4270 del 2023.
Sul merito, il ricorso è fondato. La Corte ricorda che l’accertamento sulla nullità dell’atto è coperto da giudicato, ma che la nullità opera solo come elemento della fattispecie risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, ascrivibile al paradigma extracontrattuale per lesione del dovere di neminem laedere. Il danno ingiusto non è conseguenza in re ipsa dell’esercizio illegittimo della funzione pubblica: occorre accertare l’evento, l’ingiustizia del danno, il nesso causale e l’imputabilità soggettiva, come ribadito da Cass. n. 2340 del 2022 e Cass. n. 17814 del 2020.
Il punto nevralgico è la conformità della notifica alla disciplina applicabile all’epoca. La Corte territoriale aveva fondato la colpa sull’inosservanza degli adempimenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ., ritenuti necessari già nel 2005. La Corte ricostruisce invece la portata dell’art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che rinviava alla lettera e) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: per il destinatario relativamente irreperibile era sufficiente l’affissione nell’albo comunale, senza l’affissione alla porta né la comunicazione con raccomandata. La Corte costituzionale n. 258 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità di tale disciplina per disparità di trattamento, equiparando la notifica della cartella a quella degli atti di accertamento.
Ne deriva l’errore di diritto della pronuncia impugnata. L’illegittimità costituzionale sopravvenuta non permetteva di configurare retroattivamente la colpa di chi si era attenuto alle regole vigenti al tempo della notifica. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, perché riesamini l’elemento oggettivo e quello soggettivo, da valutarsi con maggior rigore in un quadro ermeneutico non lineare e in relazione alla condotta esigibile da un operatore del diritto del tempo.
Nota della Redazione
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