Responsabilità da cosa in custodia e condotta imprudente del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 5762 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, fondandosi sulla sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa dal caso fortuito ovvero dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. La condotta del danneggiato che interagisca con la cosa, valutata anche d’ufficio ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà dell’art. 2 Cost.; quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile mediante le cautele normalmente attese, tanto più rilevante è l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico quando tale condotta si connoti per esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Il Fatto

Due ricorrenti, nella rispettiva qualità di proprietario e conducente di un’autovettura, hanno convenuto in giudizio la società concessionaria autostradale chiedendo l’accertamento della sua responsabilità per il sinistro occorso per le cattive condizioni del manto stradale e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha qualificato la domanda entro l’ambito applicativo dell’art. 2051 cod. civ., ha disatteso le richieste istruttorie e ha rigettato la domanda. La Corte d’appello, nel ricostituito contraddittorio, ha respinto l’impugnazione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la controricorrente ha replicato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla più recente giurisprudenza in materia di responsabilità del custode. Richiama la pronuncia che ha precisato come la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.

Da tale principio discende che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata con le cautele normalmente attese, tanto più è incidente l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile l’interruzione del nesso eziologico quando tale condotta sia da considerare l’esclusiva efficienza causale del sinistro.

Il Collegio ribadisce poi, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, la prima caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.

Passando ai motivi, il primo è dichiarato infondato: l’elisione del nesso causale con la cosa custodita, basata anche sulla ritenuta carenza di prova sull’esatta dinamica del sinistro, è ricostruita con argomentazioni non censurabili. La doglianza è inconferente rispetto alla dimostrazione dell’oggettiva pericolosità del tratto stradale, e la circostanza del fondo bagnato e privo di asfalto drenante non prova alcunché, tanto più a fronte della condotta di guida improntata alla massima prudenza che le condizioni di tempo e di luogo imponevano.

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificità: la censura si incentra sulla mancata considerazione della pericolosità della strada derivante dall’umidità, ma tale circostanza non è idonea a provare il nesso causale, correlata alla necessità di una condotta prudente. Il terzo motivo, di omesso esame, è pure inammissibile: la valutazione del fatto vi è stata e si è concretizzata in un apprezzamento di fatto incensurabile, ed è peraltro addotta avverso una sentenza d’appello confermativa in punto di fatto, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ. nella formulazione vigente nel 2021. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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