Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per la conclusione del contratto attivo (TAR Molise n. 290 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conclusione del contratto tra l’amministrazione e l’aggiudicataria, successiva all’impugnazione degli atti di gara, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione sul merito, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non può essere dichiarata l’inefficacia del contratto quando questo sia riconducibile ai cd. “contratti attivi”, esclusi ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e, quindi, anche dalla disciplina di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. Non rileva, ai fini della persistenza dell’interesse, la mera prospettiva di una futura e distinta procedura, non ancora indetta, rispetto alla quale non è configurabile alcun effetto conformativo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione aveva approvato l’avviso per la concessione in affitto di terreni agricoli e i conseguenti atti di aggiudicazione, deducendo l’illegittimità del termine di soli nove giorni per la presentazione delle offerte e la mancata pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, accoglieva l’istanza disponendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Nelle more del giudizio di merito, l’amministrazione stipulava il contratto con l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la stipula del contratto tra l’amministrazione e l’aggiudicataria, intervenuta in data successiva alla proposizione del ricorso, comporta il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
Il Collegio ha escluso che nel caso di specie potesse farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia del contratto, come richiesto dalla ricorrente. Il contratto, infatti, è stato qualificato come “contratto attivo”, ossia un contratto da cui l’amministrazione trae un’entrata, e in quanto tale escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell’art. 13, comma 2. Ne consegue l’inapplicabilità della specifica disciplina sull’inefficacia del contratto di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.
Il Tribunale ha inoltre negato che potesse configurarsi un interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di merito finalizzata a garantire la legittimità di una futura procedura di concessione del medesimo compendio, in quanto tale effetto conformativo non è configurabile con riferimento a una procedura del tutto distinta e non ancora indetta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo con sufficiente evidenza la fondatezza delle censure relative alla legittimità del termine e alle modalità di pubblicazione dell’avviso, e ha condannato la Regione al pagamento delle spese in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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