Il titolo edilizio non implica il nulla osta paesaggistico, necessario anche per il consolidamento statico (TAR Puglia n. 763 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo paesaggistico e il titolo edilizio sono procedimenti autonomi e indipendenti: l’assenso edilizio alla realizzazione di un manufatto non produce effetti abilitanti, neanche in via implicita o presuntiva, sul piano della tutela paesaggistica, ove non sia stata acquisita l’autorizzazione del competente organo tutorio. Ne deriva che la sospensione dei lavori, disposta dal Comune su richiesta della Soprintendenza, è legittima qualora non sia comprovato il rilascio del nulla osta paesaggistico. Tuttavia, gli interventi di consolidamento statico e messa in sicurezza di edifici esistenti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 31/2017 e dell’Allegato A, punto A.3, purché non comportino modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, ovvero alla volumetria e all’altezza dell’edificio.

Il Fatto

La ricorrente, affittuaria di un ramo d’azienda operante in un chiosco su area demaniale marittima, aveva presentato una Scia per interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico del fabbricato, resisi necessari a seguito di un’ordinanza sindacale che ne aveva disposto la messa in sicurezza per il parziale cedimento delle fondazioni. Dopo l’avvio dei lavori, la Soprintendenza aveva invitato il Comune a disporne la sospensione, dubitando della legittimità paesaggistica del manufatto. Il Comune aveva quindi emanato l’ordinanza di immediata sospensione dei lavori, impugnata dalla ricorrente, che lamentava la regolarità del manufatto e l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di consolidamento statico.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente, tutte incentrate sull’assunto che il rilascio degli atti di assenso edilizio (autorizzazioni edilizie, parere della CEC e agibilità) valesse, fino a prova contraria, ad attestare l’esistenza del nulla osta paesaggistico richiesto dalla normativa vigente ratione temporis.

Il Collegio ha osservato che il titolo paesaggistico e il titolo edilizio rispondono a diverse esigenze di tutela e costituiscono oggetto di esame in procedimenti tra loro autonomi. Con la conseguenza che l’assenso edilizio non può far sorgere nel richiedente un legittimo affidamento circa la regolarità delle opere sul piano paesaggistico, richiedendosi sempre la previa acquisizione del nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, necessario anche per manufatti aventi carattere provvisorio o precario.

Quanto alla specifica questione degli interventi di consolidamento statico, la sentenza richiama la disciplina del d.P.R. n. 31/2017, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi con finalità di consolidamento statico, ma solo a condizione che non comportino modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali o alla volumetria e all’altezza dell’edificio. Tale verifica, nel caso di specie, non risultava compiuta, rendendo corretta l’inibizione alla prosecuzione dei lavori disposta dalle Amministrazioni.

In ogni caso, il TAR ha precisato che la sospensione dei lavori non preclude la realizzazione degli interventi strettamente funzionali alla messa in sicurezza del fabbricato, come già chiarito in sede cautelare con l’ordinanza n. 432/2025 del medesimo Tribunale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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