Interesse al ricorso e dimensionamento abitativo nel piano urbanistico comunale (Cons. Stato n. 6351 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso è condizione necessaria dell’azione e consiste nell’utilità concreta che la sentenza favorevole può arrecare alla situazione giuridica soggettiva lesa. Chi impugni gli atti di approvazione di un piano urbanistico comunale lamentando la mancata valutazione del dimensionamento abitativo deve allegare e provare che l’annullamento determinerebbe, almeno come concreta possibilità, un ampliamento delle zone destinate a edilizia residenziale comprensive delle aree di suo interesse. Non è sufficiente l’interesse strumentale alla riedizione del procedimento quando non sia dimostrata neppure una mera chance di conseguire il bene della vita sperato, tanto più se la prescrizione inottemperata persegue la finalità opposta, di contenimento del consumo di suolo residenziale. La giurisdizione amministrativa è di tipo soggettivo e la sentenza non è volta a verificare, nell’interesse pubblico, la legittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Alcuni proprietari di aree nel territorio di un comune campano impugnavano davanti al TAR gli atti con cui la Commissione straordinaria aveva adottato e poi approvato la componente strutturale del piano urbanistico comunale, unitamente alla determinazione del RUP che respingeva le loro osservazioni e alla determinazione dirigenziale della Città Metropolitana recante il parere di coerenza con la pianificazione sovracomunale.
I ricorrenti deducevano la violazione del procedimento di formazione del piano, l’illegittimità del parere metropolitano, l’omessa valutazione del dimensionamento abitativo e il difetto di motivazione sulla nuova destinazione agricola impressa alle loro aree, in precedenza edificabili. Il TAR dichiarava inammissibili, per carenza di interesse, i primi due motivi e infondato il terzo. Proponevano appello i soccombenti, ribadendo la sussistenza dell’interesse e riproponendo i profili non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la nozione di interesse al ricorso richiamando l’esigenza di un’utilità personale, diretta e attuale: la lesione deve derivare immediatamente dal provvedimento impugnato, non dipendere da avvenimenti futuri e incerti e trovare riparazione nella sentenza. La giurisdizione amministrativa è di tipo soggettivo, sicché il processo non serve a verificare in via oggettiva la legittimità dell’azione amministrativa.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che gli appellanti fanno valere un interesse pretensivo: l’annullamento del piano non recherebbe loro alcuna utilità diretta, perché l’eventuale valutazione del fabbisogno abitativo implicherebbe ulteriori provvedimenti amministrativi di contenuto incerto, in un ambito connotato da forte discrezionalità. Manca, dunque, il requisito dell’attualità e della certezza del soddisfacimento.
La Corte valorizza il tenore della prescrizione metropolitana inottemperata, volta a “evitare possibile inutile consumo di suolo ai fini residenziali“: la finalità perseguita è opposta all’aspettativa degli istanti, potendo condurre persino a una contrazione delle aree edificabili. Ne deriva che il rispetto della prescrizione non garantirebbe affatto il mantenimento della vocazione edificatoria delle aree di loro proprietà.
Quanto all’interesse strumentale al riesame, il Collegio osserva che esso è ammesso, ad esempio in materia di contratti pubblici, per tutelare una chance di conseguimento del bene della vita. Nel caso concreto tale chance non è provata. Non rileva che nel progetto preliminare l’area fosse indicata come edificabile, poiché in tema di pianificazione urbanistica la tutela dell’affidamento è riservata a ipotesi eccezionali e tassative — superamento degli standard del d.m. 2 aprile 1968, pregresse convenzioni edificatorie, giudicati di annullamento di dinieghi edilizi, modificazione in zona agricola di area interclusa — e tutela gli interessi oppositivi, non quelli pretensivi.
Quanto al terzo motivo, la Corte conferma che la destinazione delle singole aree non richiede motivazione ulteriore rispetto ai criteri generali del piano, salvo che sussista un’aspettativa tutelata. L’atto di indirizzo aveva esplicitato le strategie perseguite, non sindacabili se non per palese abnormità o illogicità. La brevità temporale di predisposizione della nuova tavola non prova di per sé il difetto di istruttoria. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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