Riscatto del servizio di assistente volontario: necessaria la nomina rettorale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 3 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto dei periodi di servizio ai fini pensionistici, la qualifica di assistente volontario universitario è riconosciuta esclusivamente con nomina del Rettore, ai sensi dell’art. 1, lett. d), della legge n. 349/1958. Il conseguente onere probatorio grava sul richiedente, che deve documentare il formale provvedimento rettorale di conferimento dell’incarico. Le attestazioni provenienti da docenti o da organi di Facoltà, che riferiscano lo svolgimento di fatto della funzione su incarico del titolare della cattedra, non integrano il requisito normativo e non sono idonee a fondare il diritto al riscatto. L’istruttoria è sufficiente quando l’Ateneo, interpellato specificamente dall’INPS, non menzioni alcuna nomina rettorale.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato all’INPS, in data 27.10.2023, istanza di riscatto ai fini pensionistici per il periodo dal 01.11.1984 al 04.01.1991, durante il quale assumeva di aver svolto il servizio di assistente volontario presso una Facoltà universitaria. L’Istituto aveva rigettato l’istanza, rilevando l’assenza di una formale nomina rettorale. Il ricorso amministrativo era stato parimenti respinto con delibera del Comitato di Vigilanza.
La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto, l’accoglimento della domanda amministrativa e l’annullamento della delibera di rigetto. A sostegno produceva dichiarazioni di docenti e un documento del Preside di Facoltà, dai quali emergeva che le funzioni erano state svolte su incarico del titolare della cattedra. L’INPS si costituiva eccependo la tardività del ricorso e l’assenza di prova della nomina e dell’effettivo svolgimento della funzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Secondo l’art. 8 del d.P.R. n. 368/1997, avverso gli atti dell’Istituto in materia di riscatto è ammesso ricorso ai comitati di vigilanza, con applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 1199/1971 sui ricorsi gerarchici. L’art. 6 di tale decreto prevede che, decorsi novanta giorni dalla presentazione senza comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4828/2013, Cons. Stato n. 816/2024, Cons. Stato n. 3099/2023 e Ad. Plen. n. 16/1989), il Giudice rileva che il termine non ha natura perentoria e che il suo decorso non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere. L’interessato può attendere la decisione sul ricorso amministrativo e impugnarla. Il ricorso, depositato il 01.08.2025 e riferito a un provvedimento del Comitato emesso il 06.05.2025, è pertanto tempestivo.
Il Giudice ricorda poi che la giurisdizione contabile in materia pensionistica ha natura dichiarativa e non demolitoria, sicché gli atti gravati sono vagliati come meri presupposti processuali e deve escludersi ogni pronuncia caducatoria, estranea al potere della Corte (Sez. giur. Campania n. 278/2022).
Nel merito, la domanda non merita accoglimento. La figura dell’assistente volontario è annoverata tra il personale assistente addetto alle facoltà dall’art. 1, lett. d), della legge n. 349/1958 e il servizio prestato è ammesso a riscatto dall’art. 14 del d.P.R. n. 1092/1973. La medesima disposizione prevede espressamente che gli assistenti volontari siano nominati dal Rettore, poiché il soggetto è incardinato tra il personale addetto alle facoltà. Poiché il riscatto incide sul computo ai fini dell’accesso alla pensione e del trattamento di quiescenza, non può ritenersi provato che la ricorrente abbia effettivamente svolto la funzione per il periodo richiesto.
Dalla documentazione non risulta alcun provvedimento rettorale di nomina, né l’Ateneo ha attestato il rivestimento della qualifica. L’INPS aveva formulato un quesito specifico all’Università, che nella risposta non ha menzionato alcuna nomina ad assistente volontario, la quale, dovendo essere conferita dal Rettore, sarebbe dovuta risultare. Non può quindi ritenersi insufficiente l’istruttoria svolta. Nemmeno le attestazioni dei docenti sono sufficienti, poiché da esse emerge che le funzioni furono svolte su incarico del titolare della cattedra e non del Rettore. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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