Responsabilità erariale esclusa per incarico RSPP esternalizzato (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 67 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni, il ricorso a un responsabile del servizio di prevenzione e protezione estraneo all’ente è obbligatorio quando nessun dipendente interno possieda i requisiti formativi dell’art. 32 d.lgs. n. 81/2008. In tal caso la deroga al principio di straordinarietà degli incarichi ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è espressamente prevista dall’art. 31, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che l’affidamento non è né illegittimo né gravemente colposo. La mera mancanza di procedura comparativa ex art. 7, comma 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 non comporta di per sé presunzione legale di non vantaggiosità della spesa, ma richiede la concreta allegazione e prova del danno erariale.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha convenuto in giudizio due direttori succedutisi alla guida di un’agenzia provinciale per l’energia e l’ambiente, contestando loro un danno erariale di complessivo importo pari alle somme erogate per gli incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione affidati a un tecnico esterno nel biennio 2019-2021. Secondo l’accusa, gli incarichi erano stati conferiti in violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, per assenza dei requisiti di straordinarietà, temporaneità, carenza di risorse interne e previa selezione comparativa.

I convenuti hanno resistito sostenendo la piena legittimità dell’operato, l’obbligatorietà della nomina del RSPP e l’insussistenza di colpa grave e di danno. La questione è giunta alla Sezione giurisdizionale per la Basilicata, che ha deciso con riferimento a due posizioni distinte: l’incarico conferito nel 2019 e quello successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la posizione del direttore che ha operato dopo l’entrata in vigore dell’art. 21 d.l. n. 76/2020. La norma, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, limita la responsabilità erariale ai soli casi di danno dolosamente voluto, escludendo la colpa grave, salvo che il danno derivi da omissione o inerzia. La Corte rileva che la condotta materialmente causativa della spesa è di tipo commissivo — l’affidamento dell’incarico — mentre le omissioni contestate (omessa motivazione, omesso accertamento dei presupposti, mancata procedura comparativa) costituiscono soltanto ragione dell’antigiuridicità, non causa del danno. Poiché la Procura ha invocato unicamente la colpa grave, la domanda verso tale convenuto è inammissibile.

Quanto al direttore dell’incarico 2019, anteriore allo scudo erariale, il Collegio esamina i singoli profili di illegittimità. Il primo riguarda il requisito di straordinarietà: la Procura sosteneva che la funzione di RSPP, essendo obbligatoria per legge, rientri nella gestione ordinaria. La Corte osserva che l’art. 31, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 deroga espressamente a tale principio, rendendo obbligatorio il ricorso a persone esterne in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti dell’art. 32.

Il secondo profilo attiene alla presunta presenza di risorse interne utilizzabili. Il Collegio rileva che la Procura non ha dimostrato il possesso, da parte del personale in organico, dell’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione richiesto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 32, non essendo sufficiente il possesso dei titoli di studio. L’agenzia ha peraltro attestato con comunicazione del 2025 il mancato possesso dei requisiti da parte dei propri dipendenti. Ne consegue l’insussistenza dell’illegittimità e della colpa grave.

Il terzo profilo concerne la mancata procedura comparativa e l’omessa organizzazione di corsi interni. La Corte precisa che tali censure non attengono ai requisiti del comma 6 e non comportano la nullità dell’incarico. La loro eventuale fondatezza non basta: occorre la concreta prova del danno erariale, che non può essere presunto né commisurato automaticamente alle somme erogate. La Procura non ha dimostrato che l’incarico sarebbe potuto essere conferito a costi inferiori. La domanda verso tale convenuto è quindi rigettata, con compensi professionali liquidati in favore del convenuto vittorioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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