Differito al 2027 l’obbligo di polizza assicurativa per i gestori di risorse pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 102 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave, previsto dall’art. 1, comma 4-bis, della legge n. 20/1994, come introdotto dalla legge n. 1/2026, è stato differito al 1° gennaio 2027 dall’art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge n. 200/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2026. Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi, non sussiste alcun obbligo attuale di stipula della polizza in capo ai soggetti cui siano conferiti incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche. Resta comunque applicabile a tali soggetti la disciplina della responsabilità amministrativa come novellata dalla legge n. 1/2026, secondo il criterio funzionale dell’effettiva gestione di risorse pubbliche e non già della mera qualifica rivestita.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune lombardo ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 sull’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo assicurativo introdotto dall’art. 1, comma 4-bis, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026. Il quesito mirava a chiarire se l’obbligo di stipula della polizza riguardasse anche i consiglieri comunali con funzioni di solo indirizzo e controllo politico-amministrativo, ovvero i consiglieri delegati dal Sindaco senza autonomi poteri di gestione finanziaria, o se dovesse ritenersi circoscritto ai soli titolari di funzioni gestionali in senso tecnico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la propria competenza consultiva, valorizzando l’art. 2 della legge n. 1/2026 che ha rinnovato la disciplina dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica. Ha ritenuto il quesito soggettivamente ammissibile, essendo stato proposto da un ente legittimato, e oggettivamente ammissibile, poiché la questione attiene all’applicazione di una norma a un caso astratto e non a specifiche scelte gestionali o a profili suscettibili di interferire con la funzione giurisdizionale. Il parere non riguarda atti soggetti al controllo preventivo di legittimità né fatti per i quali la Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre, come richiesto dalla nuova disciplina.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il perimetro soggettivo della giurisdizione contabile richiamando il criterio funzionale: rileva l’effettivo inserimento del soggetto nell’organizzazione pubblica e l’esercizio di poteri idonei a produrre effetti patrimoniali sull’erario, a prescindere dalla qualifica formale. Tale criterio include sia gli amministratori politici, per le scelte incidenti sugli equilibri finanziari, sia i dirigenti e funzionari per l’attuazione concreta della gestione.
Tuttavia, la Sezione ha rilevato che la legge n. 26/2026 di conversione del decreto-legge n. 200/2025 ha introdotto l’art. 1, comma 19-bis, che differisce al 1° gennaio 2027 l’applicazione dell’obbligo assicurativo. Il differimento ha conseguentemente rinviato anche l’adozione dei provvedimenti attuativi, allo stato non emanati, e la norma non disciplina il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 1/2026 e la data di efficacia differita.
Alla luce di tale quadro normativo, la Corte ha concluso che non risulta attualmente vigente alcun obbligo di stipula della polizza, pur restando i soggetti con funzioni gestionali assoggettabili all’azione di responsabilità per danno erariale secondo la disciplina novellata dalla legge n. 1/2026.
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Nota della Redazione
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