L’ottemperanza del giudicato pensionistico impone la verifica della determina attuativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 69 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato pensionistico il giudice contabile non è chiamato a contestare l’esatto quantum corrisposto, questione che, se controversa, può formare oggetto di autonomo giudizio cognitivo. L’ottemperanza è deputata a verificare che l’interessato abbia conseguito l’utilità o il bene della vita riconosciutogli dalla sentenza. L’ente tenuto all’esecuzione risponde della completezza dell’attuazione, e le richieste di verifica della correttezza della determina attuativa, rimaste disattese, legittimano l’accoglimento del ricorso. È legittimato passivo l’ente destinatario del decisum, ancorché contesti di esserne estraneo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in quiescenza, aveva ottenuto dalla stessa Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 647/2022, il riconoscimento dell’adeguamento pensionistico in applicazione del CCNL dei dirigenti del CNEL, con pagamento dei ratei arretrati oltre interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 15.05.2020. Il giudicato non era stato impugnato ed era divenuto definitivo.
Poiché gli enti resistenti si erano limitati a versare le spese legali all’avvocato antistatario senza dare esecuzione al contenuto economico della pronuncia, il ricorrente, poi deceduto e sostituito dall’unico erede, ha promosso ricorso per ottemperanza contro il CNEL e l’INPS, chiedendo il rimborso degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CNEL, rilevando che l’ente è tenuto all’esecuzione del decisum di cui il ricorrente chiede l’ottemperanza.
Ancora in via preliminare, la Corte ha precisato che non rientra nel proprio ambito cognitorio la contestazione circa l’esatto quantum corrisposto. In ipotesi di contestazione della misura ritenuta dovuta rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione, sarà eventualmente facoltà del ricorrente dar luogo a un nuovo giudizio cognitivo. Il giudizio di ottemperanza è deputato unicamente a verificare che l’interessato abbia conseguito l’utilità o il bene della vita riconosciutogli dalla sentenza. La Corte richiama, in termini, Sez. III App. n. 177/2022 e n. 256/2022.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La sentenza n. 647/2022 aveva riconosciuto l’adeguamento del trattamento pensionistico in applicazione del CCNL del personale dirigente del CNEL del 20.12.2001, con i ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il CNEL, in attuazione del giudicato, aveva adottato la determinazione n. 2454 del 12.12.2022. Tuttavia, le richieste di verifica sulla correttezza di tale atto, formulate dall’INPS con le PEC del 5.12.2023 e del 27.02.2024, erano rimaste disattese.
Su queste basi la Corte ha ordinato al CNEL di sottoporre la determinazione n. 2454 del 12.12.2022 a un’ulteriore verifica per confermarne o meno la correttezza, dandone comunicazione all’INPS entro 60 giorni dalla notifica. Per il caso di inerzia ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale pro-tempore del CNEL, con facoltà di delega, per provvedere all’esecuzione nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre IVA e CPA, sono poste a carico del CNEL.
Nota della Redazione
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