Difetto di giurisdizione contabile sul riscatto oneroso di maggiorazioni di servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 91 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in materia di pensioni, può essere dedotto per la prima volta in appello con specifico motivo di impugnazione avverso il capo che, implicitamente o esplicitamente, abbia statuito sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.g.c. La giurisdizione contabile ha carattere esclusivo e copre le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Non sussiste, invece, quando il dipendente o il militare cessi dal servizio senza diritto a pensione e trovi applicazione l’art. 124, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973, con costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO e trattamento a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, non dello Stato. In tal caso la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Il Fatto
L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte aveva accolto il ricorso dell’odierno appellato, volto al riscatto oneroso a fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, del servizio militare prestato presso l’Arma dei Carabinieri dal 1° settembre 1982 al 31 dicembre 2004.
L’Istituto previdenziale deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1, comma 2, e 151 d.lgs. n. 174/2016, per aver il giudice territoriale implicitamente riconosciuto la giurisdizione contabile. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 19 e 124 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’articolo unico della legge n. 322/1958, richiamando le Sezioni Riunite n. 11/2011 e n. 8/2011. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia della parte appellata e affronta l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 15, comma 2, c.g.c. consente, nei giudizi di impugnazione, di rilevare il difetto se dedotto con specifico motivo avverso il capo che abbia statuito sulla giurisdizione, anche solo in modo implicito. Nel caso di specie il giudice territoriale, riconoscendo il diritto al riscatto, aveva implicitamente affermato la giurisdizione contabile.
L’eccezione è ritenuta fondata. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui al giudice contabile è devoluto l’intero rapporto pensionistico controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum, esteso alla misura, alla decorrenza e a ogni situazione giuridica incidente sul trattamento di quiescenza (Sez. I App. n. 82/2024; Sez. II App. n. 86/2025). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il carattere esclusivo di tale giurisdizione, fondata sul criterio della materia.
Il Collegio osserva tuttavia che l’appellato è stato collocato in congedo senza diritto a pensione. Ha quindi trovato applicazione l’art. 124, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973, abrogato dall’art. 12, comma 12 undecies, D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ma applicabile ratione temporis essendo entrato in vigore dopo il congedo.
La contribuzione è stata trasferita all’assicurazione generale obbligatoria, come risulta dal decreto del Ministero della Difesa del 29 maggio 2007. Ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato e amministrato dall’INPS mediante gestione diversa da quella competente a erogare una pensione a carico dello Stato appartiene alla giurisdizione ordinaria (Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 28/2020). Il trattamento grava sul Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, non sullo Stato.
In riforma della sentenza impugnata, il Collegio accoglie il primo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con le conseguenze dell’art. 17, comma 2, c.g.c., fissando il termine di tre mesi per l’eventuale riassunzione. Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c., stante la natura processuale della pronuncia.
Nota della Redazione
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