Rito abbreviato in appello contabile e definizione del giudizio per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 134 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. è esperibile anche quando sia già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, in funzione deflattiva del contenzioso e di incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La richiesta deve essere depositata, a pena di decadenza, contestualmente al gravame principale o incidentale, oppure con la comparsa di costituzione e risposta nel caso di appello proposto dal Pubblico ministero. Acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, la Sezione di appello accoglie l’istanza e determina la somma dovuta in misura non inferiore al 70% del danno contestato in citazione. Il tempestivo e regolare versamento dell’importo, nel termine perentorio assegnato, unitamente al deposito dell’originale della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, determina la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, con la sentenza n. 29/2024, aveva condannato l’appellante, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore della Regione Umbria dell’importo di euro 33.000,00, oltre rivalutazione e interessi, per il danno indiretto conseguente a un accordo transattivo concluso dall’azienda ospedaliera per complicanze di un intervento chirurgico. La condanna corrispondeva al 20% del danno complessivamente contestato, pari a euro 165.000,00, unitamente ad altri convenuti.
L’appellante, dirigente medico all’epoca dei fatti presso la predetta azienda ospedaliera, proponeva appello dolendosi, con il primo motivo, per error in iudicando sull’antigiuridicità della condotta, per essere stato individuato dal giudice territoriale un nuovo e diverso profilo di responsabilità afferente a ritardi nelle consulenze chirurgiche, aspetto non censurato né in sede di invito a dedurre né nella domanda introduttiva. Con il secondo e terzo motivo deduceva l’erroneità della quantificazione, asseritamente prescindente da ogni accertamento sull’elemento soggettivo. Contestualmente formulava istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., chiedendo di essere ammessa al pagamento di euro 11.550,00, pari al 70% del danno contestato in citazione per euro 16.500,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 130, commi 2 e 3, c.g.c., secondo cui il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna può chiedere alla competente Sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.
La Corte sottolinea che la richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello e deve essere depositata, a pena di decadenza, contestualmente al gravame principale o incidentale, oppure con la comparsa di costituzione e risposta nell’ipotesi di appello proposto dal Pubblico ministero. Il vigente codice di giustizia contabile estende quindi la disciplina del rito speciale anche alle ipotesi in cui sia già intervenuta una sentenza di condanna in prime cure.
Il Collegio individua la ratio dell’istituto nella finalità deflattiva del contenzioso e nella garanzia dell’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La definizione alternativa non presuppone, dunque, un giudizio pieno sull’an della responsabilità, ma si fonda sull’accordo processuale e sul versamento della somma determinata.
In fatto, la Procura generale aveva espresso parere favorevole, rilevando l’insussistenza di motivi ostativi sia con riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito erariale sia quanto all’arricchimento del sanitario. Con decreto n. 2/2024, depositato il 14 novembre 2024, il Collegio aveva accolto l’istanza determinando in euro 11.550,00 la somma da versare alla Regione Umbria e fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’esecuzione del pagamento, con ulteriore termine di trenta giorni per il deposito dell’originale della documentazione.
Dall’esame della documentazione depositata il 13 dicembre 2024 emerge che, entro il termine perentorio assegnato, risulta versato in data 2 dicembre 2024 l’importo di euro 11.550,00, così come determinato nel decreto di accoglimento, e che la relativa documentazione è stata depositata in originale il 16 dicembre 2024 presso la Segreteria della Sezione. L’appellante ha dato dunque tempestiva e corretta esecuzione agli incombenti. Il giudizio è pertanto dichiarato definito ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con spese di giudizio a carico dell’appellante liquidate in euro 80,00.
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Nota della Redazione
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