Responsabilità erariale: danno da proroga illegittima non dimostrato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 110 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante dall’illegittima protrazione di un contratto d’appalto, il pregiudizio non può essere desunto dal raffronto secco tra il prezzo del contratto prorogato e quello del contratto successivo, allorché i due negozi siano stati stipulati a rilevante distanza temporale e con riguardo a prestazioni non sovrapponibili. L’allegazione della violazione delle regole dell’evidenza pubblica non è sufficiente a dimostrare la certezza del danno, occorrendo la prova che dalla violazione sia derivato in concreto un pregiudizio finanziario obiettivo. La quantificazione equitativa presuppone l’accertamento del danno, non lo supplisce.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio amministratori, dirigenti e il segretario generale di un ente locale, imputando loro, a titolo di colpa grave, il pregiudizio erariale derivante dalla reiterata proroga del contratto d’appalto del servizio di igiene urbana. Il contratto, stipulato nel 2008 con scadenza al 28 febbraio 2017, è stato eseguito dal medesimo operatore economico, per effetto di dodici provvedimenti di proroga, fino al 26 aprile 2021.
Il danno è stato quantificato nella differenza tra quanto l’ente ha pagato in regime di proroga e quanto avrebbe corrisposto applicando le condizioni economiche del nuovo contratto, per complessivi euro 1.661.263,33, con ripartizione pro quota tra i convenuti. Le difese hanno contestato la sussistenza stessa del pregiudizio e dedotto una parziale prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la posizione dell’assessore deceduto in corso di causa, disponendo l’estinzione del procedimento per assenza di illecito arricchimento e di richiesta di convenire gli eredi. Accoglie poi l’eccezione di prescrizione, riquantificando il credito in euro 1.477.261,98, con scomputo delle porzioni di danno relative alle liquidazioni anteriori al quinquennio, incrementato dei 175 giorni di sospensione dei termini per l’emergenza sanitaria.
Nel merito, il collegio rileva che il criterio di quantificazione adottato dall’organo requirente si fonda sul confronto tra il prezzo del contratto prorogato e quello del nuovo contratto. Tale raffronto non è attendibile: i due appalti sono stati stipulati a distanza di tredici anni, all’esito di procedure concorsuali distinte e secondo logiche concorrenziali disomogenee per il mutato quadro economico e normativo. I valori economici non sono perciò sovrapponibili né riconducibili a certezza mediante la sola indicizzazione ISTAT.
Le stesse allegazioni delle parti confermano la disomogeneità del sinallagma funzionale: il primo appalto prevedeva obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclo inferiori a quelli imposti dalla legislazione sopravvenuta, mentre nel secondo il smaltimento integrale dei rifiuti è passato a carico dell’ente. Ne deriva che il danno contestato resta privo di concreta dimostrazione.
La giurisprudenza contabile richiamata impone oneri probatori stringenti: non basta l’allegazione della violazione delle regole di affidamento, occorrendo la dimostrazione di un pregiudizio finanziario obiettivo, desumibile dai prezzi di mercato o da idonei mezzi di prova. La sola dimostrazione del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della quantificazione, come confermato dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia di concorrenza sleale.
Il collegio osserva inoltre che la protrazione del rapporto è dipesa in misura determinante dalla scelta, assunta in prossimità della scadenza, di modificare il regime di gestione del servizio, opzione rivelatasi impraticabile e poi abbandonata. Nel contesto amministrativo, connotato da carenza di personale dirigenziale, non emergono condotte di estrema negligenza tali da integrare la colpa grave. La domanda risarcitoria è quindi rigettata, con liquidazione delle spese di giudizio a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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