Riscatto oneroso del quinto e criterio cronologico nel limite quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 60 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 sorgono con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione. La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è consentita anche a chi abbia già superato il limite quinquennale alla data della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo il tetto massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione. Il raggiungimento del quinquennio per effetto di servizi successivi all’1/1/1998 non comporta il diniego di riscatto dei periodi antecedenti, ma solo l’anticipazione cronologica del computo del limite, con riduzione in pari misura delle annualità successivamente maturate. Il pagamento degli oneri di riscatto è presupposto necessario per l’applicazione del sistema retributivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare del Corpo di Marina in pensione, ha adito la Sezione giurisdizionale per ottenere l’accertamento del diritto alla riscattabilità e alla maggiorazione del quinto dei periodi di servizio prestati quale operativo di base, ai sensi dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997. Ha chiesto, di conseguenza, la riliquidazione della pensione con il sistema retributivo in luogo del sistema misto e la corresponsione degli arretrati.
Il militare aveva presentato domanda all’INPS il 5/5/2017. L’Istituto, con comunicazione del 23 dicembre 2024, ne aveva comunicato il mancato accoglimento, sul rilievo che sulla posizione assicurativa era già stato valutato il massimo della maggiorazione prevista. Il ricorso amministrativo del 22/1/2025 è rimasto implicitamente respinto. L’INPS, costituendosi, ha richiamato la sent. n. 89/2024 della I Sez. di appello e la circolare d’Istituto n. 119/2018, ha difeso la legittimità del diniego e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti alla notifica.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce il quadro normativo. Gli aumenti figurativi dei periodi di servizio per determinate attività militari non possono eccedere il quinquennio dalla data di entrata in vigore del decreto. In via transitoria, l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 riconosce validi ai fini pensionistici gli aumenti eccedenti i cinque anni maturati alla data di entrata in vigore, con percezione delle relative indennità: norme eccezionali, insuscettibili di interpretazione estensiva.
Parallelamente, l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 consente la supervalutazione, a titolo in parte oneroso, anche dei periodi di servizio comunque prestato, subordinandola al limite dei cinque anni, alla domanda del militare e al pagamento degli oneri di riscatto.
Sul contrasto orizzontale tra Sezioni d’appello, le Sezioni Riunite n. 8/2025/QM hanno chiarito che la facoltà di riscatto è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale alla data della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo il tetto massimo dei cinque anni complessivi.
Ne deriva che, ai fini del riscatto oneroso, non rileva il limite in sé, ma la collocazione temporale dei periodi che il militare decide di valorizzare. Se alla data della domanda il quinquennio è già maturato per effetto di maggiorazioni relative a periodi successivi all’1/1/1998, la conseguenza non è il diniego del riscatto dei periodi antecedenti, ma l’anticipazione cronologica del computo del limite, con scarto dei periodi successivi al suo raggiungimento e riduzione in pari misura delle annualità maturate.
Nel caso concreto, la complessiva maggiore anzianità richiesta è quantificata in anni uno e mesi cinque, al netto della frazione già computata dall’INPS. All’anzianità utile al 31/12/1995, pari ad anni sedici e mesi nove, va aggiunta tale maggiorazione, così integrando il requisito dei diciotto anni previsto dall’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995 per il calcolo retributivo. Il ricorso è pertanto accolto. L’eccezione di prescrizione è respinta, avuto riguardo alla tempestiva domanda del 5/5/2017, definita dall’amministrazione solo l’11/12/2024. Le spese sono compensate per la novità della questione e l’avvenuta composizione del contrasto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.