Imposte di soggiorno non riversate: condanna del gestore al pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 251 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno per conto del Comune è agente contabile e deve rendere il conto giudiziale. L’omesso riversamento del tributo integra irregolarità del conto e impone la condanna al pagamento in favore dell’Ente. Il quantum può essere determinato in via analitico-induttiva quando l’inadempienza e la mancata collaborazione del contabile impediscano una più puntuale ricostruzione. La condotta processuale non collaborativa legittima il giudice a fondare la decisione sui soli dati acquisiti, con rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal dovuto versamento.
Il Fatto
Il contabile, gestore di una struttura ricettiva agrituristica nel territorio comunale, era tenuto a incassare e riversare l’imposta di soggiorno per conto dell’Ente locale. Per gli esercizi 2020 e 2021 aveva omesso la presentazione sia del modello 21 sia della dichiarazione annuale previsti dal regolamento comunale in materia.
Aperto il giudizio di resa di conto su istanza della Procura regionale, il giudice designato aveva assegnato al contabile un termine per il deposito. Scaduto inutilmente il termine, era stata disposta la compilazione d’ufficio e, successivamente, la definizione del giudizio per resa di conto con trasmissione degli atti al magistrato istruttore, che ha rimesso le criticità al Collegio per la decisione sulla irregolarità del conto e sul danno da omesso riversamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che gli agenti contabili che incassano le imposte di soggiorno sono tenuti a rendere il conto giudiziale. Nel caso esaminato il conto è stato compilato d’ufficio tramite il modello 21 e sottoscritto digitalmente dal responsabile del settore tributi su delega del segretario comunale. Il contabile, tuttavia, non ha fornito alcuna dichiarazione annuale sulla riscossione del tributo.
La Corte ha ricostruito l’ammontare delle somme non riversate in via analitico-induttiva, utilizzando i dati dei pernottamenti risultanti dal portale in cui il gestore aveva inserito le presenze nella struttura. Tale ricostruzione si è resa necessaria proprio a causa della condotta inadempiente e non collaborativa del contabile, che ha reso impossibile una più puntuale contabilizzazione.
Il Collegio ha osservato che l’agriturismo risultava e risulta ancora attivo, con attività di ospitalità e ristorazione, e che i pernottamenti imponibili ammontavano a 666, con una tariffa giornaliera per persona pari a 1,50 euro. Dal confronto con l’importo indicato nel modello 21 emergeva uno scostamento, imputabile al mancato riversamento.
Non è stata fornita alcuna valida giustificazione, neppure mediante memoria difensiva. Il contabile non aveva ancora ottemperato al versamento della sanzione pecuniaria di 300,00 euro già irrogata con decreto del giudice designato. Tutto ciò impedisce il discarico del conto giudiziale.
Il Collegio ha quindi dichiarato irregolare il conto e ha condannato il contabile al pagamento in favore del Comune della somma pari alle imposte di soggiorno non riversate per il 2020, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto versamento sino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata. Il contabile è inoltre tenuto al pagamento in favore dello Stato di 300,00 euro a titolo di sanzione pecuniaria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.