Dipendenza da causa di servizio accertata dal CML della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 140 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità richiede la prova di un nesso causale o concausale tra il servizio complessivamente svolto e l’insorgenza o l’evoluzione della patologia, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale. Ai sensi dell’art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, il diritto al trattamento privilegiato presuppone che le infermità siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento. Il giudice contabile, disattendendo le conclusioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, può fondare il riconoscimento sul parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, quando questo abbia esaminato integralmente la carriera del dipendente e sia sorretto da attendibili elementi di fatto e da un idoneo supporto medico-scientifico.
Il Fatto
Il ricorrente, già commissario della Polizia di Stato in quiescenza dal 1° novembre 2020 per raggiungimento del limite di età, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata ordinaria. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina aveva in un primo momento riconosciuto la dipendenza per tutte le infermità, ascritte alla tabella A Categoria 7, e in seguito ne aveva confermato l’ascrivibilità riconoscendo un peggioramento.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio dell’8 febbraio 2022, ha invece respinto la domanda per alcune infermità e disposto il non luogo a procedere per altre. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego davanti alla Corte dei conti, contestando la valutazione del Comitato, che aveva circoscritto l’esame del servizio al solo periodo 1993-2017.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha richiamato i principi consolidati in materia, secondo cui per fatti di servizio devono intendersi eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi del pubblico dipendente, riconoscibili in base ai criteri della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio. Il servizio deve assumere un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi dell’attività svolta.
La Corte ha ricordato che l’art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 non prevede alcuna presunzione di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi verificatisi durante la prestazione, per cui una mera coincidenza temporale non è sufficiente. È tuttavia titolo per il conseguimento della pensione privilegiata anche l’infermità di natura endogena, purché nel servizio prestato siano individuabili episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, possano assurgere al ruolo di concause in senso medico-legale.
Nel caso esaminato, il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, con parere depositato il 14 aprile 2025, ha accertato la dipendenza da causa di servizio delle patologie a carico della colonna cervico-dorso-lombare e delle ginocchia, ascrivendole alla tabella A Categoria 8, ed ha escluso la dipendenza dell’ipertensione arteriosa. L’organo medico-legale ha ricostruito l’intera carriera del ricorrente, evidenziando i servizi svolti in condizioni climatiche estreme e le pregresse attività di piantonamento e ordine pubblico, e ha ritenuto plausibile che tali circostanze abbiano agito in modo causale o concausale nel determinismo delle menomazioni.
Il giudice ha rilevato che il parere ha esaminato integralmente la carriera del dipendente, a differenza della delibera del Comitato di verifica, che aveva liquidato il curriculum in maniera sintetica e parziale, limitando l’esame al solo periodo 1993-2017. Il parere non è stato contestato dalle amministrazioni resistenti.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini indicati dal Collegio Medico Legale, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità, ascrivibili per cumulo alla tabella A Categoria 7. Le spese di lite sono state poste a carico delle amministrazioni convenute in ragione del 50% ciascuna.
Nota della Redazione
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