Incarico dirigenziale con decorrenza retroattiva: illegittimo, ricusato il visto (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 5 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti amministrativi sono soggetti al principio di irretroattività, espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, con matrice nell’art. 25 della Costituzione e nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, è necessariamente proiettato per l’avvenire, poiché deve individuare l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, presupponendo un’anteriorità logica e cronologica del conferimento rispetto all’attività da svolgere. La retroattività della decorrenza è ammessa solo in casi eccezionali, necessitati dalla natura stessa dell’atto o espressamente previsti dalla legge. Le difficoltà organizzative dell’Amministrazione non giustificano la retrodatazione. La registrazione con effetti retroattivi si sostanzierebbe in una sanatoria di fatto non consentita, e il ritardo nell’invio dell’atto arreca un vulnus all’effettività del controllo di legittimità.

Il Fatto

L’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze ha ricevuto, in data 12 febbraio 2025, il d.p.c.m. del 5 febbraio 2025 con cui è stato conferito a una dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore di una Direzione del Dipartimento del tesoro.

L’incarico è stato conferito con decorrenza 18 ottobre 2024, per la durata di tre anni. La dirigente aveva già ricoperto il medesimo incarico dal 18 ottobre 2021 al 17 ottobre 2024. La procedura comparativa era stata avviata con bando pubblicato il 3 ottobre 2024, a soli quattordici giorni dalla scadenza del precedente incarico. Il decreto è stato sottoscritto il 5 febbraio 2025, oltre quattro mesi dopo l’avvio della procedura. L’Ufficio di controllo ha formulato rilievo istruttorio in ordine alla possibilità di conferire l’incarico retroattivamente, ritenendo non giustificative le ragioni addotte dall’Amministrazione, e ha chiesto il deferimento alla sede collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali. L’art. 19, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e il DM 5 agosto 2009, art. 1, comma 6, impongono all’Amministrazione di rendere conoscibili i posti di funzione disponibili e i criteri di scelta, assicurando l’aggiornamento mediante pubblicazione, ove possibile, almeno 60 giorni prima della scadenza degli incarichi. Il termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni solo nei casi di incarichi che non giungono a naturale scadenza.

Nel caso di specie il bando è stato pubblicato a soli quattordici giorni dalla conclusione del precedente incarico, giunto a naturale scadenza. La Sezione rileva che un termine così ristretto, previsto espressamente per un’ipotesi specifica, non può essere esteso a qualsiasi conferimento e non appare conforme al principio generale di tempestivo rinnovo degli incarichi, volto ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e la continuità dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Al tardivo avvio si è aggiunta un’estensione prolungata della procedura, conclusasi con la sottoscrizione del decreto dopo poco più di quattro mesi.

La Corte affronta poi il nodo centrale della retrodatazione. Né la complessità della procedura né le circostanze di fatto rappresentate dall’Amministrazione possono giustificare la retroattività. Gli atti amministrativi sono soggetti al principio di irretroattività, espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Richiamando il consolidato orientamento della Sezione, la Corte ribadisce che la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, non è coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire.

L’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 esprime, secondo la Sezione, un’anteriorità logica e cronologica del conferimento rispetto all’attività da svolgere. La retroattività può ammettersi solo in casi eccezionali, come i provvedimenti di annullamento o gli atti di convalida, o nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, tra le quali non rientra l’atto in esame, la cui tardività è attribuita dall’Amministrazione a difficoltà organizzative. L’eventuale registrazione si sostanzierebbe in una sorta di sanatoria dello svolgimento di fatto dell’attività dirigenziale, istituto eccezionale non utilizzabile in mancanza di una previsione specifica.

La Sezione sottolinea infine che il ritardo nell’invio dell’atto arreca un vulnus all’effettività della funzione di controllo. Il visto di legittimità costituisce condizione di efficacia dell’atto che, fino alla registrazione, non è produttivo di effetti giuridici e non deve essere portato ad esecuzione. La continuità amministrativa assicurata di fatto contrasta con l’effettività della procedura valutativa e comparativa, che nessuna garanzia avrebbe potuto fornire in ordine alla sua definizione. Non è accoglibile la richiesta di registrazione con efficacia dalla data della proposta di conferimento, poiché opererebbe retroattivamente e inciderebbe su un elemento — la decorrenza — dal quale discendono la misura della retribuzione e l’anzianità di servizio. La Corte ricusa il visto al provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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