Responsabilità contabile per contributi PAC e colpa grave del legale rappresentante (Corte dei Conti Sez. I App. n. 14 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione di contributi comunitari erogati nell’ambito della Politica Agricola Comune, la responsabilità amministrativo-contabile del legale rappresentante della società beneficiaria può essere affermata a titolo di colpa grave anche quando il giudice penale abbia escluso l’elemento doloso, dovendosi valutare in modo autonomo la condotta gestoria rispetto al reato. La natura personale della responsabilità, ex art. 1, commi 1 e 1-quater, legge n. 20/1994, impone che l’addebito sia proporzionato al contributo causale di ciascun agente, con la conseguenza che il danno va ridotto in ragione dell’apporto di soggetti terzi non convenuti in giudizio. Parimenti ammissibile è l’appello proposto da società e rappresentante legale con un medesimo procuratore, in virtù del rapporto di immedesimazione organica.
Il Fatto
La Regione Lombardia, in qualità di Organismo Pagatore Regionale, aveva erogato a una società cooperativa contributi comunitari a sostegno delle attività agricole e di allevamento in territori montani per il periodo 2010-2014. La Procura contabile, attivata da segnalazione della Guardia di Finanza, ha contestato l’indebita percezione delle somme, ritenendo che le domande uniche di aiuto fossero fondate su documentazione ideologicamente falsa, con l’indicazione di pascolatori terzi non effettivamente operanti sui terreni.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 35/2023, aveva condannato in solido la società e il suo legale rappresentante al pagamento di euro 191.810,07, oltre rivalutazione e interessi. Gli appellanti hanno impugnato la decisione deducendo carenza di legittimazione passiva del rappresentante, intervenuta prescrizione, inutilizzabilità degli atti penali e insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto innanzitutto ammissibile il gravame. Rispetto al profilo dell’art. 190 c.g.c., i motivi di censura consentono di identificare con sufficiente chiarezza i punti critici della sentenza gravata. Quanto al dedotto conflitto di interessi tra appellanti difesi dallo stesso procuratore, la Corte ha escluso che esso sussista, attuale o anche solo potenziale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega la persona che agisce in nome e per conto della società alla società stessa.
Sul versante della prescrizione, la Corte ha confermato la decorrenza del termine quinquennale dal momento della scoperta del fatto dannoso, coincidente con l’acquisizione, da parte della Procura contabile, della nota della Guardia di Finanza del 23.04.2021. Il danno, ancorché occultato, si è disvelato al venir meno del segreto istruttorio penale; il primo atto interruttivo, costituito dall’invito a dedurre, è stato pertanto ritenuto tempestivo.
Quanto alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine penale acquisiti, la Corte ha osservato che manca nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Il giudice contabile può porre a base della decisione anche prove atipiche, comprese le dichiarazioni verbalizzate in sede di sommarie informazioni, purché le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire sulle relative risultanze.
Nel merito, la Corte ha confermato la legittimazione passiva del legale rappresentante, che aveva sottoscritto e presentato personalmente le domande uniche di aiuto in rappresentanza della società, in virtù del principio di autoresponsabilità. Non è emersa, tuttavia, la prova che lo stesso fosse a conoscenza della non veridicità dei dati, come confermato dall’archiviazione in sede penale per assenza dell’elemento soggettivo. Ciò non esclude, in sede contabile, la configurabilità della colpa grave, per non essersi informato né aver controllato i modelli di monticazione e demonticazione.
In applicazione dell’art. 1, commi 1 e 1-quater, legge n. 20/1994, la Corte ha ridotto l’addebito alla metà in considerazione dell’apporto causale di soggetti terzi non convenuti, e ha ripartito l’importo in parti uguali tra società e rappresentante. L’appello è stato così parzialmente accolto, con condanna di ciascuno al risarcimento di euro 47.952,50, oltre rivalutazione e interessi. Le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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