Il compenso degli amministratori di società in house e il costo storico del 2013 (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 11 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, che richiama l’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, continua a costituire il parametro vigente per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, in assenza del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, comma 6, TUSP. Detto regime impone, quale tetto massimo, l’80% del costo complessivo sostenuto nell’anno 2013 per i compensi degli amministratori, con il limite invalicabile di euro 240.000 annui. Il carattere tassativo del vincolo, ove inteso come preordinato al coordinamento della finanza pubblica, esclude deroghe non stabilite da specifiche disposizioni di legge; tuttavia, sussiste un contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali di controllo in ordine all’ipotesi in cui il costo storico del 2013 manchi o sia talmente esiguo da ritenersi sostanzialmente inesistente. In presenza di tale contrasto, la Sezione che non intenda pronunciarsi nel merito può sospendere la decisione e rimettere al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Taranto ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia. Il quesito verte sulla possibilità di derogare al limite stabilito dall’art. 11, comma 7, TUSP nella determinazione dei compensi degli amministratori di una società in house comunale, laddove il costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, oppure quando la società abbia subito trasformazioni nella governance, nell’oggetto sociale o nella struttura tali da configurarla come soggetto nuovo rispetto a quello operante nel 2013. L’ente istante ha richiamato, a sostegno dell’ipotizzata flessibilità, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/2024/SEZAUT/FRG, che ha evidenziato la non uniforme giurisprudenza del giudice contabile sul punto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto la richiesta di parere ammissibile sia sul piano soggettivo, essendo presentata dal Sindaco quale organo di vertice dell’ente legittimato, sia su quello oggettivo, rientrando il quesito nella materia della contabilità pubblica in quanto concernente la latitudine applicativa di vincoli di spesa strumentali al contenimento della spesa pubblica.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che il regime transitorio è determinato dal combinato disposto dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, disposizione quest’ultima che fissa il limite dell’80 per cento del costo complessivo sostenuto nell’anno 2013. La Sezione ha dato atto delle considerazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 153/2022, che ha auspicato la sollecita adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, comma 6, TUSP, rilevando le disfunzioni derivanti dall’ultrattività di un regime incentrato sulla spesa storica.
La Sezione ha quindi esaminato i contrapposti orientamenti delle Sezioni regionali di controllo. Da un lato, un indirizzo prevalente, sostenuto tra le altre dalle Sezioni della Liguria, del Veneto, della Basilicata, della Sardegna e della Lombardia, ritiene il parametro del costo storico del 2013 di natura tassativa, con esclusione di ogni possibilità di deroga, anche in presenza di una significativa evoluzione della società o di una evidente incongruenza degli emolumenti. Dall’altro lato, alcune Sezioni, come quelle del Friuli-Venezia Giulia e del Lazio, hanno ammesso in ipotesi particolari una riparametrazione della base di calcolo 2013, laddove il costo non risulti disponibile ovvero sia talmente esiguo da non potersi considerare adeguato, nel rispetto del principio di ragionevolezza e dei vigenti limiti retributivi.
Alla luce del contrasto interpretativo, la Sezione pugliese ha ritenuto sussistenti i presupposti per un chiarimento nomofilattico. Ha quindi sospeso la pronuncia di merito, rimettendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite, formulando i dubbi interpretativi in termini generali e astratti, relativi all’individuazione di un parametro alternativo a quello del costo 2013 e ai criteri per qualificare un costo come irrisorio.
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Nota della Redazione
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