Riscatto a fini pensionistici dei servizi militari e limite quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 477 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto dei periodi di servizio ai fini pensionistici, gli aumenti di un quinto previsti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 sono riconoscibili, a titolo in parte oneroso, anche per i periodi di servizio comunque prestati, compresi quelli resi presso reparti addestrativi e Accademie militari. La valutazione del superamento del limite quinquennale complessivo va effettuata con criterio strettamente cronologico, avendo riguardo al periodo in cui le maggiorazioni sono maturate e non al momento di presentazione della domanda di riscatto. Il diritto alla maggiorazione non sorge con la domanda, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto; domanda e pagamento dell’onere costituiscono mere modalità operative del suo esercizio. Il pregresso riconoscimento del diritto all’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non riverbera effetti sulla sussistenza del diritto al riscatto, potendo rilevare solo in fase esecutiva per eventuali differenze a credito dell’Istituto.

Il Fatto

Il ricorrente, Primo Luogotenente della Marina Militare in quiescenza dal 2018 e titolare di trattamento pensionistico ordinario di anzianità presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS, ha invocato il proprio diritto al riscatto, in parte oneroso, di una serie di periodi di servizio e di formazione risalenti agli anni 1981-1995.

L’Istituto previdenziale aveva respinto la relativa istanza con provvedimento del 9.05.2023, e poi con nota del 26.05.2023, assumendo l’insussistenza del diritto per il già raggiunto periodo massimo di maggiorazioni valutabili e per l’intervenuta decadenza di novanta giorni dalla cessazione. Il lavoratore ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto e al ricalcolo del servizio utile al 31.12.1995, per accedere al sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, che fissa in cinque anni il limite complessivo delle maggiorazioni computabili ai fini pensionistici e prevede, al comma 3, che gli aumenti dei periodi di servizio siano computabili a titolo in parte oneroso anche per periodi di servizio comunque prestati. Il successivo art. 7, comma 3, stabilisce che gli aumenti maturati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se eccedenti i cinque anni, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, ma non ulteriormente aumentabili.

Il Giudice richiama la consolidata giurisprudenza contabile secondo cui possono essere oggetto della supervalutazione di un quinto anche i periodi resi presso reparti addestrativi. A conferma, la stessa circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 ammette la facoltà di riscatto con riferimento al periodo trascorso come allievo presso enti addestrativi e Accademie militari.

Il punto centrale è il criterio di valutazione del limite quinquennale. La Corte afferma che esso va accertato in senso strettamente cronologico, guardando al periodo di maturazione delle maggiorazioni e non al momento di proposizione della domanda. Il combinato disposto degli artt. 5 e 7 induce a ritenere la riscattabilità a domanda e a titolo oneroso: il diritto non sorge con la domanda, ma con il fatto costitutivo, individuato nella frequentazione della Scuola Ufficiali e Sottoufficiali e nei periodi di lavoro svolti.

Conferma a tale lettura viene dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui l’onere di riscatto è determinato tenendo conto della collocazione temporale dei periodi di riscatto, con ciò ancorando il calcolo al periodo e non al momento della domanda. La Corte richiama in termini le pronunce Sez. II Appello n. 223/2021 e n. 92/2022, oltre a Sicilia n. 156/2024.

Applicando tali principi, il ricorso è accolto: riconosciuto il diritto al riscatto oneroso dei servizi indicati e quello alla riliquidazione del trattamento con criterio retributivo, a decorrere dalla data della domanda, avendo l’interessato raggiunto 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995. La domanda riconvenzionale dell’INPS è rigettata, non potendo il pregresso riconoscimento dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 incidere sul diritto al riscatto; eventuali differenze a credito dell’Istituto potranno valutarsi solo in fase esecutiva. Riconosciuti interessi legali e rivalutazione; spese liquidate in € 2.000,00 a carico dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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