Benefici amianto: prova dell’esposizione qualificata ultradecennale e rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 506 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto presuppone la prova, a carico del lavoratore, di un’esposizione qualificata ultradecennale, con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. La verifica investe un accertamento di natura medico-legale, che il giudice compie sulla base degli esiti tecnici acquisiti. Il rilievo della mansione rientrante tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004 non è di per sé sufficiente, se le risultanze tecniche escludono il superamento dei valori soglia. In caso di conclusioni tecniche concordanti, negative e fondate sull’esame documentale, il ricorso va respinto nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero della difesa presso l’Arsenale Esercito di Napoli dal 16.06.1982 al 30.12.1999, con la qualifica di armaiolo sperimentatore e collaudatore al tiro, e successivamente presso altra struttura militare. Ha dedotto di aver sempre manipolato fibre di amianto, entrando in contatto con le relative polveri senza mezzi di protezione.
Presentata istanza nel 2005 per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, e redatto il curriculum lavorativo dal Ministero nel 2008, il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, per l’accertamento del diritto al coefficiente di rivalutazione contributiva e per la condanna dell’INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico. Resiste l’INPS, mentre l’INAIL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto i benefici di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, richiamato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che riserva la fruizione ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni e in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore.
La Corte ha anzitutto respinto la richiesta di estromissione dell’INAIL. Pur estraneo al rapporto pensionistico, l’Istituto è tenuto, ai sensi del decreto ministeriale di attuazione, al rilascio delle certificazioni sulla sussistenza e durata dell’esposizione ed è quindi contraddittore nel giudizio.
Quanto alla richiesta di nuova CTU o di acquisizione della relazione dell’Osservatorio epidemiologico regionale, il giudice ha ritenuto il compendio probatorio già completo ed esauriente ai fini del decidere. Nel merito ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte secondo cui destinatari del beneficio sono tutti i lavoratori subordinati che abbiano subito un’esposizione qualificata ultradecennale, indipendentemente dall’attività produttiva del datore, con onere di dimostrare il superamento dei valori di rischio (Cass. n. 3453 del 2010; Cass. n. 997 del 2003).
Il giudice ha poi richiamato la giurisprudenza contabile d’appello sulla natura costitutiva del procedimento e dell’azione, sulla necessità della domanda all’INPS e sul decorso della prescrizione decennale, evidenziando come solo la domanda rivolta all’istituto previdenziale valga a interromperla (Corte conti, sez. I App., n. 203/2024; Corte conti, sez. II App., n. 136/2024).
La controversia involge innanzitutto un accertamento di natura medico-legale. Il parere dell’UML del Ministero della Salute ha riconosciuto che il ricorrente, per il profilo professionale ricoperto, era adibito alle mansioni previste dall’art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004, ma ha escluso un’esposizione qualificata ultradecennale, stimando un’esposizione ponderata giornaliera di 37,5 fibre/litro, pari a circa un terzo del valore soglia. Il parere ha confermato le conclusioni già espresse dalla relazione CONTARP, negative per il personale addetto a quelle lavorazioni. Sulla base di tale compendio, coerente e condivisibile, il ricorso è stato respinto nel merito, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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