Adeguamento INPS alle Sezioni riunite: cessata materia del contendere in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 12 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento in via amministrativa dell’INPS alle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti, con conseguente liquidazione del corretto trattamento pensionistico, determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. La relativa declaratoria non è compatibile con la condanna dell’Istituto alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’intervenuta soddisfazione della pretesa rende priva di soccombenza la posizione processuale della resistente. La complessità della questione, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali contrastanti, integra i giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, entrambi in quiescenza — un ex appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco e un ex dipendente della Prefettura — sono titolari di pensione liquidata con il sistema di calcolo c.d. misto. Non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni, la loro posizione è regolata dal sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, calcolate ex D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal sistema contributivo per le anzianità successive, calcolate ex legge 8 agosto 1995, n. 335.
I ricorrenti lamentano che l’INPS, nel liquidare il trattamento, non abbia applicato, per la quota regolata dal sistema retributivo, la corretta aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto si è costituito dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. I ricorrenti hanno aderito alla cessazione, invocando però la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si incentra sulle conseguenze processuali dell’adeguamento amministrativo dell’INPS alle pronunce delle Sezioni riunite. L’Istituto ha riconosciuto la correttezza della pretesa attorea, liquidando ai ricorrenti il trattamento previdenziale conforme all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. La soddisfazione della pretesa in via amministrativa priva di interesse la prosecuzione del giudizio.
La Corte rileva che entrambe le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale convergenza riflette l’avvenuto esaurimento dell’interesse ad agire per effetto del riconoscimento della pretesa da parte dell’Istituto.
Sul punto delle spese, il giudice non aderisce alla tesi della soccombenza virtuale prospettata dai ricorrenti. L’adeguamento spontaneo dell’INPS alle pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 esclude una condotta processuale di resistenza ingiustificata, escludendo i presupposti della condanna alle spese.
La Corte valorizza invece la complessità della questione, che ha visto alternarsi pronunce giurisprudenziali contrastanti. Questo profilo integra i giusti motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
La pronuncia si conforma così all’indirizzo consolidato in materia di adeguamento dell’Istituto previdenziale alle decisioni delle Sezioni riunite, concludendo per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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