Difensore con difesa personale: spese dell’opposizione liquidabili (Cass. civ. Sez. II n. 33758 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento di opposizione e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. sulla responsabilità delle parti per le spese. La circostanza che l’avvocato si avvalga della facoltà di difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e non esclude la liquidazione di diritti e onorari secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali. La compensazione resta consentita solo nelle ipotesi tassative dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 132 del 2014.
Il Fatto
Un avvocato svolse attività difensiva in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione. Il giudice monocratico liquidò il compenso professionale con decreto, riconoscendo una somma oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
L’avvocato propose opposizione dolendosi del quantum, della decurtazione per la fase delle indagini preliminari e dell’applicazione dei minimi tariffari con riduzione massima. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, riliquidò i compensi in misura superiore, ma ritenne non dovute, o comunque da compensare, le spese del giudizio di opposizione. Avverso tale statuizione il difensore propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio. La questione riguarda la regolazione delle spese del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, quando il difensore abbia agito personalmente ex art. 86 cod. proc. civ.
Il Collegio richiama la giurisprudenza granitica, formatasi sia in sede penale sia in sede civile. In sede penale le Sezioni Unite n. 25931 del 2008 hanno affermato che il difensore che propone opposizione avverso il decreto di pagamento agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nelle procedure derivate e accidentali. Ne deriva che il diritto agli onorari del procedimento e l’eventuale obbligo delle spese sono regolati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
In sede civile la Corte richiama l’omologo principio espresso da Sez. VI-II n. 7072 del 2018 e, ex multis, da Cass. n. 4082 del 2024. Si è ulteriormente chiarito che l’uso della facoltà di difesa personale non incide sulla natura professionale dell’attività e non esclude la liquidazione dei diritti e onorari secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali.
Il Collegio sottolinea che la compensazione opera entro margini ristretti. Dopo le modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. dal d.l. n. 132 del 2014 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, essa è consentita solo nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 27802 del 2025, nonché Cass. nn. 11349/2024, 3606/2024 e 19522/2025.
La decisione impugnata è pertanto cassata con rinvio al Tribunale, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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