Mobilità volontaria e divieto di reformatio in peius nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20953 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, l’avverbio “esclusivamente” contenuto nel comma 2-quinquies non deroga al principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito. Al dipendente transitato presso altra pubblica amministrazione va pertanto riconosciuta l’anzianità maturata nell’ente di provenienza e liquidato l’assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento goduto prima e quello successivo al passaggio. La qualificazione della fattispecie come cessione del contratto di lavoro (art. 1406 cod. civ.) comporta la conservazione degli elementi oggettivi essenziali del rapporto, salva la specialità della disciplina pubblicistica quanto alla vigenza delle regole contrattuali dell’ente di destinazione per il futuro.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di un ente previdenziale pubblico, transita nei ruoli di altro istituto con decorrenza dal 1° maggio 2010, a seguito di procedura di mobilità volontaria. Il Tribunale rigetta la domanda volta al riconoscimento del trattamento economico differenziale. La Corte d’Appello di Roma riforma la decisione e dichiara il diritto della lavoratrice a percepire l’assegno ad personam riassorbibile, con riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza.
L’istituto propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 cod. civ., oltre a un vizio di motivazione sull’interpretazione della contrattazione integrativa. La lavoratrice resiste con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001, i dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali hanno il potere di promuovere e resistere alle liti e di rilasciare procura speciale al difensore. A fronte del regime di pubblicità degli atti organizzativi, la parte che contesti il potere rappresentativo deve allegare specificamente l’insussistenza del titolo, non limitarsi a rilevare l’omesso deposito della delibera indicata in procura.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il divieto di reformatio in peius opera anche in caso di mobilità volontaria, richiamando il principio di Cass. n. 19039/2017 e la continuità con le Sezioni Unite n. 26420 del 12 dicembre 2006. La sostituzione dell’espressione “passaggio diretto” con “cessione del contratto di lavoro” conferma la lettura già offerta dalla giurisprudenza di legittimità: il trasferimento soggettivo del rapporto lascia immutati gli elementi oggettivi essenziali, con conservazione dell’anzianità e del trattamento goduto.
L’argomento dell’istituto, secondo cui l’avverbio “esclusivamente” del comma 2-quinquies avrebbe escluso ogni ulteriore trattamento, non è condiviso. La Corte ritiene che quel termine rimarchi la sola impossibilità di attribuire rilievo, per il futuro, alla normativa dell’ente di provenienza, senza intaccare il mantenimento del trattamento acquisito sotto forma di assegno personale riassorbibile. La riforma del 2005 si colloca in un contesto in cui vigeva ancora il divieto di reformatio in peius, che il legislatore avrebbe derogato solo esplicitamente.
La finalità di contenimento della spesa, richiamata dall’istituto, va letta in un’ottica generale e non con riferimento alla singola amministrazione. La conservazione del trattamento fisso e continuativo non lede l’interesse perseguito e sarebbe anzi coerente con l’obiettivo di incentivare la redistribuzione del personale. La Corte dà continuità a Cass. n. 18299 del 25.7.2017 e Cass. n. 24122/2018, mentre liquida come obiter le affermazioni in senso contrario contenute in Cass. n. 10266/2021 e Cass. n. 9770/2024, rese in fattispecie in cui la legge n. 246/2005 era ritenuta inapplicabile. Irrilevante è il parere della Presidenza del Consiglio, poiché circolari e pareri non contengono norme di diritto.
Il secondo motivo è inammissibile. Quanto agli istituti contrattuali integrativi, il ricorrente non assolve agli oneri di specificazione, né trascrive le clausole asseritamente mal interpretate, né indica gli errori del giudice di merito. I contratti integrativi non rientrano tra quelli per cui è consentita la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo la loro interpretazione riservata al merito. La censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è parimenti inammissibile, poiché i fatti storici sono stati esaminati e il parere omesso non costituisce un “fatto”. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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