Distanze legali: normativa edilizia non deroga all’art 907 cod civ (Cass. civ. Sez. II n. 26991 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di vicinato, la distanza dei manufatti dalle vedute del fondo confinante è disciplinata dall’art. 907 cod. civ., che impone il rispetto della distanza di tre metri calcolata con criterio radiale. La norma del regolamento edilizio comunale che esclude dal calcolo gli sporti ornamentali non è applicabile a tali rapporti, operando su un piano diverso da quello civile. La domanda di accertamento dell’illegittimità del manufatto e di condanna alla demolizione, proposta con l’atto introduttivo e coltivata in appello, non costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., restando identici petitum e bene della vita. È inammissibile la censura di insufficienza della motivazione, vizio espunto dal novero di quelli deducibili in sede di legittimità dopo la novella del 2012.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio i vicini davanti al Tribunale competente, chiedendo l’accertamento della realizzazione di una struttura — una tettoia munita di tegole — in violazione delle distanze e la condanna alla rimozione e al risarcimento del danno. L’attore deduceva di essere titolare di vedute dirette, laterali e oblique dal proprio immobile sul sottostante terrazzo dei convenuti, pregiudicate dall’erezione del manufatto.

Instaurata la resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano la natura illecita delle vedute e ne chiedevano la chiusura, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ordinando l’arretramento della tettoia secondo le indicazioni del consulente tecnico e condannando al risarcimento, con rigetto della riconvenzionale. La Corte di Appello, in riforma, ordinava l’integrale demolizione del manufatto fino al rispetto della distanza di tre metri. I convenuti proponevano ricorso per cassazione con sette motivi; resisteva il controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo denunciavano la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per mancato rilievo di domande nuove, introdotte solo in secondo grado. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati: sin dal primo scritto difensivo l’attore aveva invocato l’accertamento della natura illegittima del manufatto perché lesivo del diritto di veduta, e il raffronto tra gli atti evidenzia che il petitum e il bene della vita erano rimasti identici.

Il terzo motivo lamentava l’omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per la presunta modifica dell’oggetto della domanda — dalla tettoia alla pensilina risultata dalla riduzione del manufatto. La censura è dichiarata inammissibile nella parte relativa all’insufficienza della motivazione, vizio espunto dal novero di quelli deducibili in legittimità per effetto della novella del 2012; nel resto è infondata, poiché l’attore aveva sostenuto che la riduzione ordinata dal Tribunale non assicurava il rispetto della distanza.

La Corte ribadisce che l’omesso esame deducibile in cassazione deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, non una questione o un punto della sentenza, richiamando Cass. Sez. I n. 17761 del 2016 e Cass. Sez. V n. 2805 del 2011. Non sono fatti le singole questioni decise dal giudice di merito, gli elementi di un accadimento complesso né le risultanze istruttorie, ove emerga un complessivo apprezzamento del fatto.

Il quarto e il quinto motivo contestavano l’art. 1102 cod. civ. e l’uso della facciata condominiale. La Corte li dichiara inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi, incentrata non sull’utilizzazione del bene comune ma sulla lesione del diritto di veduta. Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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