Nessuna stabilizzazione per i riservisti della riserva di completamento dell’Esercito (TAR Lazio n. 3898 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego, e a maggior ragione nell’ambito militare, è preclusa la costituzione de facto del rapporto di lavoro: l’accesso al servizio permanente avviene esclusivamente mediante formali e trasparenti procedure concorsuali, in conformità all’art. 97 della Costituzione. La stabilizzazione costituisce istituto eccezionale e derogatorio, di stretta interpretazione, non estensibile alle Forze Armate, che ne sono escluse per espressa voluntas legis. L’art. 2126 cod. civ. tutela il lavoratore in buona fede nel periodo di esecuzione di un rapporto nullo o annullabile, ma non opera quando il rapporto a tempo determinato sia normativamente fondato e valido. La clausola 5 dell’Accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Il Fatto

I ricorrenti appartengono al personale della riserva di completamento dell’Esercito Italiano: si tratta di un bacino di volontari che, dopo aver svolto il servizio in ferma prefissata, hanno prestato consenso, alla fine della ferma, a essere richiamati in servizio per fronteggiare future esigenze operative della Forza Armata.

A fronte di plurimi periodi di richiamo succedutisi negli anni, con l’asserito svolgimento delle stesse mansioni dei militari in servizio permanente effettivo, essi hanno chiesto al TAR Lazio l’accertamento di un rapporto di fatto di pubblico impiego equiparato a quello dei graduati in servizio permanente effettivo, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e il riconoscimento dei corrispondenti diritti previdenziali e assistenziali, con disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto eurounitario. In subordine hanno invocato la conversione del rapporto a tempo indeterminato per abuso di reiterazione dei contratti a termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del servizio prestato nella riserva di completamento. La prestazione è esigibile dall’Amministrazione solo a seguito di un previo e revocabile consenso dell’ex militare al richiamo, donde la base volontaria del rapporto. A conferma, l’art. 990 cod. ord. mil. garantisce la conservazione del posto di lavoro civile, pubblico o privato, sì che l’impegno verso lo Stato non pregiudichi la posizione professionale del riservista. Il trattamento economico trova apposita disciplina nell’art. 1799, comma 1, cod. ord. mil.

Su tale premessa il Tribunale esclude anzitutto la costituzione di un rapporto di impiego per effetto dell’inserzione dei ricorrenti nell’apparato dell’Esercito durante i richiami. Nel pubblico impiego, e a maggior ragione in ambito militare, è preclusa ogni costituzione de facto del rapporto di lavoro, dovendosi passare attraverso formali e trasparenti procedure concorsuali di ingresso.

Infondata è anche la pretesa di riconoscimento di un rapporto di fatto ex art. 2126 cod. civ. La norma tutela il lavoratore in buona fede che abbia prestato servizio effettivo, riconoscendogli retribuzione e contributi per il periodo di esecuzione del rapporto, anche se questo risulti nullo o annullabile per violazione di norme imperative. Nel caso di specie non si è però al cospetto di contratti nulli, bensì di rapporti a tempo determinato normativamente basati e validi, idonei a fornire valido titolo alle prestazioni svolte e alle retribuzioni ricevute.

Quanto alla stabilizzazione per abuso di reiterazione dei contratti a termine, il Collegio richiama il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2319 del 2020, che ha negato l’estensibilità alle Forze Armate della relativa disciplina: essa è istituto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di accesso all’impiego pubblico, con disposizioni di stretta interpretazione che non possono consentire lo stabile inserimento in mancanza del previo superamento di prove selettive pubbliche. Nel solco di Corte cost. n. 127 del 2011 e n. 42 del 2011, si richiamano anche Cons. Stato, sez. II, n. 10179 del 2023 e n. 2907 del 2022: le Forze Armate sono escluse per espressa voluntas legis dalla stabilizzazione, e ai ruoli del servizio permanente si accede mediante procedura selettiva.

Nessun contrasto è ravvisabile con il diritto eurounitario. La clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, non istituisce un obbligo generale di trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, né prescrive le precise condizioni di ricorso a questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo potere discrezionale (Corte giust. 7 marzo 2018, causa C-494/16; 7 settembre 2006, causa C-53/04). Il ricorso è dunque respinto in ogni sua domanda, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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