Seduta pubblica per apertura plichi e valutazione riservata delle offerte tecniche (TAR Sardegna n. 273 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di affidamento, la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tempestivamente pervenute deve svolgersi in seduta pubblica, al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni e la verifica, in contraddittorio, dell’integrità e della presenza della documentazione prodotta. La successiva fase di esame e valutazione delle offerte tecniche può invece legittimamente svolgersi in seduta riservata. L’Amministrazione che, dopo un intervento cautelare, rettifichi e integri il provvedimento impugnato conformandosi alle indicazioni del giudice, dando atto della mancata prosecuzione delle operazioni e della custodia dei plichi, ha correttamente eseguito la decisione, con conseguente insussistenza di ulteriori ragioni per la concessione della misura cautelare.

Il Fatto

Una società sportiva dilettantistica ha impugnato la determinazione con cui l’Amministrazione regionale, preso atto della sentenza del TAR Sardegna n. 903/2026, aveva disposto la riconvocazione in seduta riservata della Commissione di valutazione per la prosecuzione della procedura. La ricorrente aveva già ottenuto un decreto cautelare monocratico con cui era stato disposto che la fase di apertura dei plichi delle offerte pervenute entro il termine originario si svolgesse in seduta pubblica. Nelle more del giudizio cautelare collegiale, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di rettifica e integrazione, precisando che la prima seduta della Commissione giudicatrice, finalizzata esclusivamente alla ricognizione e all’apertura dei plichi, si sarebbe svolta in seduta pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il decreto cautelare monocratico era stato adottato limitatamente alla previsione dello svolgimento in seduta riservata della fase di apertura dei plichi, in ragione della necessità di assicurare, tramite la convocazione di apposita seduta pubblica, la trasparenza delle operazioni e la verifica, in contraddittorio, dell’integrità e della presenza della documentazione prodotta, ferma restando la natura riservata della successiva fase di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Il Collegio ha poi esaminato le sopravvenienze intervenute successivamente all’adozione del decreto. In particolare, l’Amministrazione, con successivo provvedimento, ha rettificato e integrato la determinazione impugnata, precisando che la prima seduta della Commissione giudicatrice, finalizzata esclusivamente alla ricognizione e all’apertura dei plichi originari pervenuti entro il termine perentorio, si sarebbe svolta in seduta pubblica. Ha inoltre dato atto che non si era tenuta alcuna seduta della Commissione e che i plichi erano stati custoditi ininterrottamente.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle sopravvenienze, l’Amministrazione avesse dato corretta esecuzione alla sentenza n. 903/2026, precisando che l’apertura dei plichi sarebbe avvenuta in seduta pubblica e la successiva valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata. Tale precisazione ha comportato il superamento del profilo posto a fondamento della misura cautelare monocratica.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, e il giudizio è stato fissato per la trattazione del merito all’udienza del 16 dicembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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