Risoluzione del concordato preventivo per inadempimento prospettico anche prima della scadenza (Cass. civ. Sez. I n. 3801 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concordato preventivo può essere risolto, a norma dell’art. 186 l. fall., anche prima della scadenza del termine annuale fissato in piano, quando emerga oggettivamente il venir meno della sua funzione di soddisfare i creditori nella misura proposta e omologata. Non è necessario attendere il termine finale per apprezzare un inadempimento di non scarsa importanza. La valutazione degli scostamenti tra risultati conseguiti e previsioni del piano appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i casi tassativamente previsti. La risoluzione prescinde da profili di colpa del debitore, trattandosi di istituto di natura negoziale contemperata da interessi pubblicistici.
Il Fatto
Il Tribunale dichiara il fallimento della società dopo aver risolto il concordato preventivo in continuità in precedenza omologato, rilevando l’andamento delle liquidazioni e gli scostamenti dei flussi di cassa rispetto alle previsioni. La Corte d’appello, sul reclamo della società, conferma la decisione.
I giudici distrettuali avevano accertato che l’attivo realizzato mediante la continuità aziendale, l’incasso dei crediti e la dismissione degli assets non funzionali era risultato molto inferiore alle somme programmate. La società ricorre in cassazione, deducendo violazione dell’art. 1453 cod. civ. e dell’art. 186 l. fall., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ricorda anzitutto che è ben possibile accertare oggettivamente il venir meno della funzione del concordato — per l’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta e omologata — anche prima della scadenza del termine annuale fissato dall’art. 186, comma 3, l. fall. (Cass. 14601/2019). Il concordato, d’altra parte, deve essere risolto quando risulti venuto meno alla sua funzione di soddisfare i chirografari in qualche misura e integralmente i privilegiati non falcidiati, salvo che l’inadempimento abbia scarsa importanza (Cass. 20652/2019).
Su questa base i giudici di merito non dovevano attendere il termine finale del piano per apprezzare un inadempimento di non scarsa importanza. La Corte d’appello aveva valutato lo stato di esecuzione del concordato e, dopo aver esaminato i risultati della continuità aziendale, della dismissione degli assets e dell’incasso dei crediti, aveva ritenuto l’inadempimento certo e non di scarsa importanza, essendo la struttura e l’assetto del piano risultati stravolti nei tempi e negli importi.
Tale valutazione delle emergenze processuali non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non attribuisce al giudice il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti (Cass. 21098/2016).
Quanto al credito verso il Ministero, la Corte distrettuale non lo aveva affatto omesso, ma lo aveva ritenuto non decisivo, perché fondato su una sentenza non ancora passata in giudicato e perché l’eventuale incasso avrebbe dovuto scontare le sopravvenienze passive. Non è quindi configurabile alcun omesso esame, che presuppone l’omissione di un fatto decisivo e non una sua valorizzazione difforme da quella voluta dalla parte (Cass. 23328/2012).
Infine, non rileva che il ritardo nella liquidazione degli assets fosse imputabile al liquidatore giudiziale. La risoluzione prescinde da profili di colpa del debitore, non trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive ma di istituto di natura negoziale contemperata da interessi pubblicistici (Cass. 18738/2018). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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