Interruzione del processo e revoca del fallimento: il termine di riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento (Cass. civ. Sez. 2 n. 7367 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, interrotto ipso iure a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte. Fino a quel momento, il processo prosegue validamente ad opera della parte tornata in bonis, che non è onerata di un nuovo atto di riassunzione, non essendo ancora decorso il termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società italiana conveniva in giudizio una società austriaca dinanzi al Tribunale di Pesaro per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Nel corso del giudizio di primo grado, l’attrice veniva dichiarata fallita e il processo era interrotto. A seguito di reclamo, la Corte d’appello di Ancona revocava la dichiarazione di fallimento, ma la curatela, prima del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, depositava tempestivamente ricorso per la riassunzione del giudizio. Successivamente, la società, tornata in bonis, si costituiva spontaneamente nel processo riassunto dalla curatela.
Il Tribunale rigettava l’eccezione di estinzione sollevata dalla convenuta, ma la Corte d’appello di Ancona, adita in sede di gravame, la accoglieva, dichiarando l’estinzione del processo. Secondo il giudice d’appello, il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento aveva determinato un nuovo evento interruttivo, imponendo alla società l’onere di riassumere il processo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 299, 300, 302 e 305 cod. proc. civ. e dell’art. 43, comma 3, legge fallimentare, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nell’individuare il dies a quo del termine per la riassunzione del processo.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, richiama il principio secondo cui l’interruzione ipso iure del processo per effetto della revoca del fallimento si verifica in ragione della eadem ratio con l’ipotesi dell’apertura della procedura concorsuale. Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12154/2021, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo non decorre automaticamente dal verificarsi dell’evento interruttivo, ma solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza delle parti.
Nella fattispecie, il giudizio, interrotto per la dichiarazione di fallimento, era stato validamente riassunto dalla curatela. La successiva revoca della dichiarazione di fallimento aveva prodotto un nuovo evento interruttivo, ma di tale interruzione non vi era stata alcuna dichiarazione giudiziale. Ne consegue che il termine per la riassunzione non aveva iniziato a decorrere e la costituzione della società tornata in bonis doveva considerarsi una valida prosecuzione del processo, non già un atto tardivo.
La Corte dichiara quindi l’illegittimità della declaratoria di estinzione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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