Omesso deposito della sentenza con relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 12506 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, dopo aver dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, depositi la sola copia autentica del provvedimento senza la relata di notifica (o senza le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC). Tale dichiarazione, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere l’onere di depositare nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. la copia munita della prova della notificazione; l’omissione non può essere sanata dalla successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Il vizio di procedibilità va rilevato d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente. Nel giudizio di cassazione non trovano applicazione il principio di non contestazione, le norme sulla prova dei fatti e quelle sulla confessione (artt. 2730 e ss. cod. civ.).
Il Fatto
Il Tribunale di Latina, accogliendo la domanda del fallimento di una società, aveva revocato il contratto con cui la società poi fallita aveva venduto un immobile a una società acquirente, per un prezzo ritenuto sproporzionato in ribasso rispetto al valore del bene. La società acquirente aveva impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che aveva rigettato il gravame.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dichiarando di impugnare la sentenza pubblicata il 21 giugno 2021 e notificata il 28 giugno 2021. Il fallimento si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, aderendo alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ma aveva depositato soltanto la copia della sentenza priva della relata di notifica, senza produrre la prova dell’avvenuta notificazione.
La dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra la manifestazione di autoresponsabilità della parte, che resta impegnata a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Tale dichiarazione fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. La Corte ha precisato che non è possibile recuperare l’omissione mediante la successiva e ormai tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
Il difetto di procedibilità, ha aggiunto la Corte, deve essere rilevato anche d’ufficio, non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. L’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo di legittimità, secondo quanto già affermato da Sez. 2 n. 17014 del 2024.
La Corte ha quindi disatteso le «osservazioni critiche» del ricorrente, escludendo ogni analogia tra il ricorso per cassazione e l’impugnazione degli atti amministrativi in ambito tributario, che hanno natura e disciplina diverse. Ha altresì escluso l’applicabilità del principio di non contestazione e delle norme in materia di prova dei fatti e di confessione, trattandosi di materia processuale sottratta alla disponibilità delle parti.
L’esito conforme alla proposta di definizione ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, di un’ulteriore somma equitativamente determinata in favore del controricorrente, nonché della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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