Risoluzione consensuale del contratto di agenzia e accesso alla documentazione contabile (Cass. civ. Sez. II n. 18942 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agenzia, la risoluzione del rapporto per mutuo consenso non richiede la forma scritta prevista per il recesso e può desumersi da comportamenti concludenti delle parti che cessino concordemente di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. La prescrizione di forma stabilita dalla legge o dal contratto collettivo per l’esercizio del recesso non è estensibile alla risoluzione per mutuo dissenso, salvo che il patto la riferisca specificamente a tale negozio. Il diritto dell’agente all’accesso alla documentazione contabile ex art. 1749 cod. civ. è strumentale al soddisfacimento del diritto alle provvigioni e alle indennità: incombe sull’agente dedurre e dimostrare l’interesse ad agire, indicando i diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento l’istanza è finalizzata.
Il Fatto
La società preponente propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stata ordinata la consegna all’agente di copia del registro fatture di vendita e della documentazione relativa agli affari conclusi in una zona della Francia, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, escludendo che il diritto dell’agente, in forza del contratto e dell’art. 1749 cod. civ., si estendesse al periodo successivo alla cessazione del rapporto, ritenuto risolto consensualmente.
La Corte d’appello di Brescia rigettò l’impugnazione, valorizzando il dato temporale del recesso comunicato da altra società partecipante nella compagine dell’agente e la prolungata inattività promozionale di quest’ultimo. L’agente ricorse per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina sulla forma del recesso e dell’obbligo di esibizione documentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo assume che la sentenza impugnata, ravvisando una risoluzione consensuale per fatti concludenti, avrebbe violato l’art. 1750 cod. civ. e l’art. 11 AEC 2009, che impongono la comunicazione del recesso. La Corte osserva che, in forza del principio di libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito, ma può emergere dalla volontà delle parti di non dare ulteriore corso al rapporto, desumibile da fatti univoci e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita (Cass. Sez. 3 n. 3245 del 2012).
Anche quando la forma scritta sia richiesta ad probationem, la risoluzione per mutuo consenso può risultare da comportamenti concludenti; la forma scritta è invece necessaria ad substantiam ove sia richiesta per il contratto da risolvere (Cass. Sez. 3 n. 15264 del 2006). Un patto convenzionale di forma scritta rileva solo se riferito in modo specifico allo scioglimento del rapporto, non essendo sufficiente la clausola che imponga la forma scritta per ogni modifica (Cass. Sez. 3 n. 18757 del 2013).
Specificamente in materia di agenzia, la sostanziale diversità tra il recesso — dichiarazione unilaterale ricettizia — e la risoluzione consensuale — negozio bilaterale — comporta che la prescrizione di forma prevista per il recesso non è estensibile all’ipotesi di mutuo consenso (Cass. Sez. L n. 15959 del 2004). Poiché la ricorrente non deduce che l’accordo collettivo o il contratto prevedessero una forma specifica per il mutuo dissenso, la violazione di legge è insussistente.
Il secondo motivo sostiene che l’obbligo del preponente di comportarsi con lealtà e buona fede non sarebbe venuto meno per effetto della risoluzione, con conseguente diritto dell’agente alle provvigioni e alla relativa documentazione. La Corte richiama il principio secondo cui il diritto all’accesso documentale ex art. 1749 cod. civ. è funzionalmente collegato al diritto alle provvigioni e alle indennità, sicché incombe all’agente dedurre e dimostrare l’interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende del rapporto e ai diritti di cui si chiede l’accertamento (Cass. Sez. L n. 19319 del 2016). Non avendo la ricorrente allegato di avere richiesto l’esibizione per esercitare il diritto alle provvigioni ex art. 1748, terzo comma, cod. civ., nessuna erroneità emerge nella decisione. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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