Risoluzione per inadempimento del venditore e riparto dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 28643 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il compratore che contesti la legittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto, assumendo l’esatto adempimento del venditore, è gravato dell’onere di provare tale adempimento, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Non è pertinente, in tale ipotesi, il principio delle Sezioni Unite n. 11748 del 2019, dettato per il compratore che agisca in giudizio per la risoluzione o la riduzione del prezzo. Il difetto di conformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito e la non veritiera indicazione della data di fabbricazione nella marcatura CE integrano violazione dell’accordo rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., idonea a legittimare lo scioglimento unilaterale dal contratto.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio la società di leasing, poi incorporata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la risoluzione unilaterale di un contratto di acquisto di una pressa cesoia. Il corrispettivo, comprensivo di IVA, era fissato in euro 309.600,00. La venditrice, decorso inutilmente il termine di pagamento, sollecitava l’acquirente; questa comunicava per iscritto di non volere procedere all’acquisto, ritenendo il bene non compatibile con i requisiti richiesti. Il bene veniva poi alienato a un terzo per il medesimo corrispettivo.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea, quantificando il danno in euro 20.635,68. La Corte d’appello di Firenze ribaltava la decisione, reputando legittima la risoluzione e applicando il principio di vicinanza della prova. La venditrice ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte rileva che il richiamo alle Sezioni Unite n. 11748 del 2019 non è pertinente: nella specie non era l’acquirente ad agire per invocare la risoluzione per inadempimento, ma la venditrice a contestare la legittimità della risoluzione stragiudiziale. Era quindi su di essa che gravava l’onere di dimostrare l’esatto adempimento.

La Corte richiama i principi consolidati in materia di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. Il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l’adempimento deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento; il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Quando il debitore si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., i ruoli si invertono e il creditore agente deve dimostrare il proprio adempimento. Lo stesso vale se si deduce l’inesatto adempimento, secondo Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001.

Le restanti censure attengono ad accertamenti di merito. La ricorrente non contesta che la nota di accettazione dell’ordine indicasse il 2006 come anno di costruzione, né si confronta con l’affermazione della sentenza secondo cui non v’è equivalenza tra un bene costruito nel 2006 e uno revisionato in tale anno. Il percorso argomentativo dei giudici di appello resiste alla censura: il bene è risultato non conforme a quello acquistato e non legittimamente circolabile, perché fabbricato prima del 2006 con marcatura CE non veritiera, in contrasto con l’allegato 1, punto 1.7.3 della Dir. 2006/41/CE, che impone di indicare l’anno di costruzione e vieta di antedatare o postdatare la data.

Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è infondato. La Corte osserva che il giudice di appello ha tenuto conto delle ragioni della risoluzione, compensate le spese del primo grado, e ha considerato la targhetta CE non contraffatta ma non conforme alla direttiva. Il documento asseritamente omesso non dimostra la conformità del bene ceduto né che la marcatura indicasse il 2006, difettando così il carattere di tassello mancante alla plausibilità della decisione, secondo Cass. n. 17005 del 2024, Cass. n. 10726 del 2025 e Cass. n. 11036 del 2025. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione liquidate in euro 3.200,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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