Obbligo del Fisco di non eccepire la prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Un. n. 12284 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Si tratta di norma imperativa e non di un semplice invito, sicché la sua violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Tale obbligo, tuttavia, non è perpetuo: cessa dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2004), con conseguente riespansione della regola generale di eccepibilità della prescrizione. Il credito al rimborso resta così un diritto disponibile, non configurandosi una ipotesi di imprescrittibilità.
Il Fatto
Una struttura creditizia regionale aveva esposto nel modello 760/87, per i redditi del 1986, un credito Irpeg per eccedenza d’imposta e interessi. Con istanza del 22 maggio 2009 ne chiedeva il rimborso all’Agenzia delle Entrate, che opponeva un silenzio-rifiuto. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, riteneva illegittimo quel diniego, qualificando la disposizione della legge finanziaria 2004 come norma di contenuto precettivo.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi, sostenendo la natura meramente esortativa della norma e, in via subordinata, l’avvenuta prescrizione del credito. La Sezione Tributaria, con ordinanza n. 8475/23, rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo necessario un nuovo intervento nomofilattico sulla questione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono criticamente l’indirizzo formatosi a partire da Cass. Sez. Un. n. 2687/07, secondo cui l’art. 2, comma 58, costituirebbe un semplice invito all’Amministrazione. Quel precedente, osserva la Corte, si era pronunciato su questioni diverse e la qualificazione della norma vi si collocava a valle della decisione, non essendo funzionale alla fattispecie. Su quella affermazione si è poi innestata una giurisprudenza meramente recettiva.
Il dato letterale depone in senso opposto. Il legislatore usa un verbo al modo indicativo e tempo presente (“provvede”), che esprime puntualità e immanenza dell’azione, e correla all’erogazione delle eccedenze un non-fare funzionale: “senza far valere” la prescrizione. Anche la ratio legis conferma la precettività: la norma mira a chiudere le pendenze di rimborso in correlazione con il condono e con il nuovo regime dei rimborsi per compensazione. Manca, poi, qualsiasi presupposto o criterio che possa orientare una scelta discrezionale del Fisco, che risulterebbe imprevedibile e arbitraria.
La Corte richiama la Corte cost. ord. n. 112/2013, che ha ritenuto la norma espressiva di un trattamento di favore applicato invariabilmente a tutti i contribuenti nelle stesse condizioni, e ha escluso profili di retroattività. Da ciò consegue che l’obbligo di non eccepire la prescrizione, basato su norma imperativa e rivolto a un interesse pubblico, è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Tale obbligo, però, non può durare in perpetuo. Assimilare la preclusione all’eccezione a una imprescrittibilità del credito contrasterebbe con il regime prescrizionale e decadenziale che scandisce il rapporto tributario, e solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale. La Corte individua allora un discrimine temporale certo: la caducazione del divieto e la riespansione della regola generale operano una volta decorso un decennio dall’entrata in vigore della legge, arco pari a un nuovo termine prescrizionale, riguardando la norma solo la prescrizione già maturata o in fase di decorrenza a quella data.
Nel caso concreto l’istanza di rimborso era stata proposta il 22 maggio 2009, prima dello spirare del decennio: i primi due motivi sono quindi rigettati. Inammissibili risultano il terzo motivo, che tenta un riesame del merito probatorio, e il quarto, per genericità, non risultando che il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. fosse stato dedotto. Le spese sono compensate in ragione del superamento del pregresso orientamento.
Nota della Redazione
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