Risolvibile anche il singolo ordine di acquisto per inadempimento informativo dell’intermediario (Cass. civ. Sez. I n. 11029 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini di acquisto, ove si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale. Gli obblighi informativi costituiscono il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, espressi dai singoli ordini. Il giudice di merito che accerta l’inadempimento informativo può fondare su di esso, in via presuntiva, il nesso di causalità con il danno subito dall’investitore. La valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un investitore proponeva domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di deposito titoli e negoziazione concluso con la banca, nonché dell’acquisto di quote di un fondo dalla stessa negoziate, chiedendo il risarcimento dei danni. Allegava la mancata consegna del documento sui rischi generali e del prospetto informativo, l’assenza di informazioni significative e l’inadeguatezza dell’operazione.

Il giudice di prime cure respingeva entrambe le domande, ritenendo la risoluzione ammissibile solo con riferimento al contratto-quadro e comunque esclusa la gravità dell’inadempimento. La Corte di appello, in riforma, dichiarava risolto l’ordine di acquisto e condannava la società al risarcimento, liquidato nella perdita del capitale investito, detratte le cedole riscosse, oltre interessi. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 cod. civ. e dell’art. 21 t.u.f., sostenendo che la domanda di risoluzione può avere ad oggetto solo l’accordo quadro. Il motivo è infondato. L’inadempimento degli obblighi informativi può giustificare la risoluzione tanto del contratto quadro quanto dei singoli ordini, se idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale. La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 24648 del 2023, Cass. n. 8997 del 2021 e Cass. n. 16861 del 2017.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998, per aver la Corte territoriale ritenuto non assolto l’onere probatorio sull’inadeguatezza dell’operazione. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, pur dando atto della consegna del prospetto, aveva accertato che l’intermediario non illustrò i profili di rischio, omise le informazioni conoscibili e non indicò le specifiche ragioni dell’inadeguatezza, giudicando insufficiente il mero richiamo al titolo a rischio e al conflitto di interessi. La doglianza, contestando l’accertamento di merito, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, non sindacabile ai sensi del paradigma della violazione di legge (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019).

Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 23 t.u.f., oltre alla motivazione apparente, in ordine al nesso di causalità. Anch’esso è inammissibile. La Corte territoriale aveva affermato che dall’inadempimento informativo consegue in via presuntiva l’accertamento del nesso causale, richiamando Cass. n. 12544 del 2017. Tale motivazione consente di individuare l’iter argomentativo e rispetta il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 13621 del 2024; Cass. n. 9807 del 2024; Cass. n. 6127 del 2024).

Quanto alla dedotta violazione di legge, la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, la scelta dei fatti noti e il giudizio logico di deduzione del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (Cass. n. 10253 del 2021; Cass. n. 1234 del 2019). Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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