Servitù coattiva e poteri istruttori del c.t.u. in assenza di verbalizzazione (Cass. civ. Sez. II n. 4534 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che censuri l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a denunciare genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione, ma deve indicare specificamente le circostanze e gli elementi su cui invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto delle critiche sollevate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l’accertamento dei fatti collegati all’oggetto dell’incarico, senza preventiva autorizzazione del giudice e senza obbligo di redigere il relativo verbale, non derivando da tale omissione alcuna nullità e potendo egli riferirne nel proprio elaborato ai sensi dell’art. 195, secondo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni confinanti con una strada vicinale, agirono in giudizio per accertare l’usucapione di parte dell’area di sedime della vecchia strada e l’assenza di diritti dei convenuti sulla variante realizzata nel 1978. I convenuti proposero domanda riconvenzionale, chiedendo in subordine la costituzione coattiva della servitù di transito. Il Tribunale rigettò la domanda attorea e accolse quella riconvenzionale subordinata.

La Corte d’Appello di Ancona, in riforma, costituì la servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico degli immobili dei ricorrenti, secondo il tracciato indicato nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u. Contro tale sentenza i soccombenti proposero ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato su due censure, incentrate sulla pretesa nullità procedimentale della c.t.u.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 194 cod. proc. civ. e 90 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per l’inutilizzabilità della consulenza fondata su dichiarazioni di parti e terzi non verbalizzate, e la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per difetto di motivazione sull’eccepita nullità, in violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.

La Corte ha anzitutto rilevato l’inammissibilità parziale del motivo per violazione del principio di autosufficienza: i ricorrenti si erano limitati a trascrivere brani della motivazione desunti dalla relazione peritale, senza riportare i contenuti dell’elaborato afferenti alla questione dell’interclusione e senza specificare i termini dei rilievi critici sollevati nei gradi di merito.

Nel merito, la Corte ha richiamato la distinzione tra passaggio necessario ex art. 1051 cod. civ., che ricorre quando il fondo è circondato da fondi altrui e non ha uscita sulla strada pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, e passaggio coatto ex art. 1052 cod. civ., configurabile quando l’accesso è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile. Ha poi precisato che l’interclusione va verificata con riferimento all’immobile nel suo complesso e non è esclusa dal passaggio esercitato di fatto su fondo di terzi, occorrendo un diritto reale di passaggio (Cass., Sez. II, n. 15116 del 2021; Cass., Sez. II, n. 24367 del 2018).

La Corte ha qualificato l’accertamento sull’interclusione come accertamento di fatto, demandato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass., Sez. II, n. 14 del 2020). Nella specie il c.t.u. aveva verificato che le particelle potevano essere raggiunte soltanto dalla strada provinciale, essendo la strada vicinale interrotta o terminante su proprietà di terzi privi di servitù.

Quanto alla dedotta nullità per mancata verbalizzazione delle dichiarazioni, la Corte l’ha esclusa: il consulente tecnico d’ufficio può chiedere informazioni a terzi e alle parti senza autorizzazione del giudice e senza obbligo di verbale, potendo riferirne nel proprio elaborato ex art. 195, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, n. 27723 del 2021; Cass., Sez. II, n. 14652 del 2012; Cass., Sez. L, n. 9890 del 2005). Ha inoltre rilevato che la questione non era neppure veritiera, avendo gli stessi ricorrenti ammesso che il tecnico aveva confermato la provenienza della dichiarazione dalle parti in sede di sopralluogo.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., e con la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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