Rito abbreviato in appello contabile ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 65 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. è un rito speciale a funzione deflattiva, che garantisce l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario.
Esso è esperibile anche dai soggetti nei cui confronti sia già stata pronunciata sentenza di condanna, i quali possono chiedere alla competente sezione d’appello, previa acquisizione del parere favorevole del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.
Il pagamento tempestivo e corretto, comprensivo delle spese del giudizio di primo grado, determina la definizione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 c.g.c., con compensazione delle spese del grado.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, accogliendo la domanda attrice, ha condannato l’appellante, all’epoca dei fatti medico in servizio presso un istituto penitenziario, al risarcimento del danno patrimoniale indiretto cagionato alla struttura sanitaria, pari a euro 182.500,00 oltre accessori. Il pregiudizio derivava dalla transazione conclusa dall’amministrazione danneggiata per definire il giudizio civile risarcitorio avviato dagli eredi di un detenuto deceduto.

I giudici di primo grado hanno accertato la colpa grave del sanitario per avere omesso, con inescusabile negligenza, di diagnosticare un infarto acuto del miocardio, condotta in relazione alla quale lo stesso aveva patteggiato la pena per omicidio colposo ex art. 589 cod. pen. Avverso tale sentenza l’appellante ha proposto gravame, formulando contestualmente istanza di rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rileva che nella specie sussistono tutti i presupposti applicativi del rito abbreviato previsto dall’art. 130 c.g.c. La disposizione disciplina un rito speciale, con funzione deflattiva e a garanzia dell’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, che consente anche ai soggetti già condannati di chiedere alla sezione d’appello la definizione del procedimento mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione, previo parere favorevole del pubblico ministero.

Nel caso di specie l’istanza è stata proposta per la prima volta in appello. Con apposito decreto il Collegio l’ha accolta, determinando l’importo in euro 127.750,00, pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, oltre a euro 242,33 per spese di giudizio. La definizione è stata subordinata al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, con termine di trenta giorni per il versamento.

L’istante ha tempestivamente e correttamente eseguito i versamenti. Il difensore ha depositato la ricevuta del bonifico bancario in favore della struttura sanitaria, l’attestazione di avvenuta ricezione rilasciata dalla competente unità operativa, la copia del modello di versamento relativo alle spese di giudizio e l’attestazione di conformità. La documentazione allegata dimostra la tempestiva e corretta esecuzione degli incombenti imposti dal decreto.

La Corte dichiara pertanto definito il giudizio d’appello ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con compensazione delle spese. Il provvedimento è stato adottato con l’annotazione a tutela dei diritti dei terzi prevista dall’art. 52, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, disponendosi che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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