Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 104 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando difetta la legittimazione passiva dell’agente contabile. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica ex lege agenti contabili gli amministratori delle società a partecipazione regionale impedisce di affermare la loro qualità di consegnatari delle quote. Tale qualità non può essere recuperata in via di fatto, poiché difetta il maneggio dei beni oggetto del conto. Il solo deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e l’assenza di un valido atto di parifica preclude ulteriormente l’esame nel merito della gestione.

Il Fatto

Il rappresentante di una società a partecipazione regionale era stato chiamato a rendere il conto giudiziale, per l’esercizio 2022, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione detenute dalla Regione. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione su due rilievi: l’assenza di una valida sottoscrizione digitale sull’atto di parifica e il difetto della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno compariva né per l’amministrazione né per l’agente contabile; il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità. La causa era quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale del conto, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Quanto alla qualifica soggettiva, dagli accertamenti istruttori risultava che il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico della società. La relativa qualificazione come agente contabile discendeva dall’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte argomenta che la norma regionale, individuando come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni — e che non possono averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti degli organi di amministrazione della società — collideva con i principi della legislazione statale. Questa individua l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come si desume dall’art. 137 c.g.c. e dalle disposizioni del r.d. n. 827/1924 richiamate.

Caducata la norma regionale, non è più sostenibile la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né la sua configurabilità come agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Il difetto di legittimazione passiva impone la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio precisa che tale pronuncia non definisce la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con onere dell’amministrazione di acquisire e parificare il conto. Nulla sulle spese, stante la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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