Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo rinvio restitutorio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 213 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, ove il giudice d’appello abbia disposto il rinvio restitutorio al primo grado ai sensi dell’art. 105 del R.D. n. 1038/1933, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio stabilito dalla legge, a pena di estinzione. Il termine è quello di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza (art. 199, comma 3, c.g.c.). In difetto di notificazione o comunicazione, il termine per riassumere coincide con il termine lungo di impugnazione, pari a un anno nei giudizi di responsabilità. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, c.g.c., con le spese a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Con atto di citazione del 30 maggio 2011 la Procura regionale conveniva in giudizio di responsabilità amministrativa un imprenditore zootecnico, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 161.972,80, per aver indebitamente percepito contributi comunitari all’agricoltura nelle campagne 2003, 2005 e 2006, in violazione dell’art. 10 della legge n. 575/1965, essendo stato sottoposto a misura di prevenzione e non essendo intervenuta riabilitazione.

Il convenuto eccepiva la prescrizione e, nel merito, la violazione del principio ne bis in idem, per essere stato già emesso dall’amministrazione un titolo esecutivo per il recupero della medesima somma. Con sentenza n. 239/2012 la Sezione dichiarava inammissibile il procedimento per difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello n. 254/A/2012, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, annullava la decisione e disponeva il rinvio degli atti al primo grado per la decisione sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’integrità del contraddittorio, accertamento pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, estinzione inclusa, come affermato da Cass., sez. VI, n. 7055/2020 e Cass., SS.UU., n. 22776/2012. L’istanza di riassunzione del 10.01.2025, notificata via pec al procuratore costituito in primo grado, è stata ritenuta idonea a integrare il contraddittorio, non essendo intervenuta costituzione dell’appellato in sede di gravame.

Nel merito, il giudice ha qualificato il rinvio disposto dall’appello come restitutiorio, istituto disciplinato, anteriormente al d.lgs. n. 174/2016, dal combinato disposto degli artt. 26 del R.D. n. 1038/1933 e 383 cod. proc. civ., quest’ultimo richiamante gli artt. 353-354 cod. proc. civ.. La giurisprudenza d’appello della stessa Corte — App., Sez. II, sent. n. 568/2017, poi reiterata — ha chiarito che il rinvio restitutorio mira a tutelare il doppio grado di giurisdizione e impone la rimessione entro un termine breve che decorre dalla notificazione della sentenza.

La Corte ha poi precisato che, in mancanza dell’attività di notificazione della sentenza d’appello — attività che non ammette equipollenti — la parte onerata deve riassumere entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione, a pena di estinzione, in applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., con piena simmetria tra termini di impugnazione e termini di riassunzione. Con l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, l’art. 199 c.g.c. disciplina organicamente l’istituto, prevedendo il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione; in difetto, il termine coincide con quello lungo per appellare, pari a un anno.

Poiché nella documentazione di causa non risultano atti di impulso diversi dall’istanza del 10.01.2025 del pubblico ministero, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, maturata sia sotto la disciplina anteriore al codice sia, cumulativamente, in base al d.lgs. n. 174/2016. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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