Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 5 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice della giustizia contabile si definisce mediante l’offerta di pagamento di una somma non superiore a un terzo del danno contestato. L’ammissibilità della definizione richiede il previo e concorde parere del pubblico ministero contabile e il pagamento integrale dell’importo determinato dal decreto di accoglimento nel termine perentorio fissato. Verificato l’adempimento, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione alternativa non presuppone l’accertamento della responsabilità e assorbe ogni questione sul quantum.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato diversi dipendenti di un Comune, chiamandoli a rispondere del complessivo importo di euro 206.369,08 a favore dell’ente danneggiato. Il pregiudizio derivava dalla perdurante inerzia nel disporre la decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti per conto dell’ente regionale competente, in presenza di morosità degli assegnatari.
Tutti i convenuti hanno chiesto di accedere al rito abbreviato, con il previo e concorde parere del pubblico ministero contabile, salvo il dissenso sul quantum quanto a una di loro. Hanno offerto importi pari a percentuali comprese tra il 10 e il 33 per cento della somma contestata. Con decreto il Collegio ha accolto le istanze, determinando per una convenuta un importo superiore a quello offerto, e ha fissato il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento.
La Motivazione della Corte
La decisione si colloca interamente sul piano della definizione alternativa del giudizio contabile. Il Collegio ha preso atto che tutti i convenuti hanno ritualmente formulato l’istanza nei termini, con il previo e concorde parere del pubblico ministero, requisito che il comma 8 dell’art. 130 c.g.c. pone a fondamento dell’ammissibilità.
Il passaggio decisivo è la verifica dell’adempimento. Gli interessati hanno prodotto i reversali di incasso e le quietanze dell’Amministrazione beneficiaria, documentazione che il Collegio ha esaminato nella camera di consiglio e ha ritenuto completa e regolare. Il pagamento integrale delle somme determinate dal decreto di accoglimento, entro il termine perentorio assegnato, integra la condizione a cui la norma subordina la definizione del giudizio.
La Corte non procede ad alcun accertamento nel merito della pretesa risarcitoria, né rivaluta il quantum in questa sede. L’art. 130 c.g.c. configura un meccanismo di definizione consensuale e anticipata, che assorbe ogni questione sulla responsabilità e sulla misura del danno una volta perfezionatosi l’adempimento.
Per una sola convenuta l’importo determinato dal Collegio è risultato superiore a quello offerto. La circostanza non ha impedito la definizione: ciò che rileva è il pagamento della somma stabilita dal decreto, non l’entità dell’offerta iniziale.
Accertata la sussistenza dei presupposti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di tutti i convenuti. La particolarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha inoltre disposto l’annotazione a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza, ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.