Fondo economale regionale: conto regolare senza autonoma rendicontazione del subagente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 12 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il Collegio può dichiarare la regolarità del conto e ammettere gli agenti al discarico quando il livello di analiticità della documentazione depositata consente di imputare i singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti, anche in assenza di un’autonoma rendicontazione del subagente che abbia svolto l’attività in via ordinaria e non saltuaria. Le spese del fondo economale prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità non sono di per sé ostative all’approvazione del conto ove siano connotate da utilità per l’ente e la gestione risulti conforme all’ordinamento regionale. L’assenza di ammanchi e la quadratura sostanziale del conto prevalgono sui profili formali di irregolarità, che restano comunque rilevati.
Il Fatto
La vicenda riguarda due agenti contabili della Regione Veneto, economi incaricati della gestione delle minute spese di una unità operativa forestale per l’esercizio 2017. A seguito di una relazione di irregolarità, il conto giudiziale veniva iscritto a ruolo di udienza, dopo essere stato depositato nel marzo 2020 in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della medesima Sezione, che aveva già rilevato profili di criticità nella rendicontazione.
Il magistrato istruttore, pur segnalando alcune irregolarità, concludeva per la regolarità del conto e per il discarico degli agenti, non essendo emersi ammanchi. La questione approdava quindi all’esame del Collegio, chiamato a valutare se la mancanza di un autonomo documento di rendicontazione per la gestione del sostituto e il ricorso a spese continuative o programmabili potessero impedire l’approvazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la composizione del conto, articolato in quattro prospetti: il conto di sintesi della gestione, il conto analitico con l’indicazione cronologica delle anticipazioni e dei pagamenti, il conto di sintesi per tipologia di spesa e il conto analitico per tipologia di spesa. La rendicontazione si riferisce a un ordine di accreditamento del febbraio 2017, per un importo di euro 97.800,00, con anticipazioni e pagamenti quadrati per complessivi euro 44.355,88.
La Corte rileva che i documenti depositati appaiono redatti in conformità alla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002 e ai modelli ivi indicati, in attuazione dell’art. 23 della L.R. n. 6/1980, e che la rendicontazione è stata accompagnata dagli atti di approvazione e parifica previsti dall’art. 139 c.g.c. Non risultano pagamenti in sospeso né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Emerge tuttavia un profilo critico: i fatti di gestione non sono stati posti in essere soltanto dall’agente titolare, ma anche in via ordinaria dal sostituto, che quindi non ha operato saltuariamente. Secondo il Collegio, tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche al fine dell’esatta individuazione delle rispettive responsabilità. Il subagente ha comunque sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Il Collegio ritiene che il livello di specificità delle annotazioni del conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, abbia consentito sia la verifica dell’ammissibilità delle tipologie di spesa, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio, sia l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha concretamente posti in essere. Quanto alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità, la Corte, sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, le considera comunque connotate da utilità per l’ente e quindi non ostative all’approvazione.
In assenza di ammanchi e alla luce della conformità della gestione all’ordinamento regionale, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi al discarico. Non essendovi statuizione di condanna, non si provvede sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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