Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 18 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto promosso dalla Procura contabile ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato dal giudice designato determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La definizione avviene con sentenza, in applicazione dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. All’esito non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune, con riferimento alle gestioni delle riscossioni della Polizia locale.
Accertato che nessuno dei conti risultava depositato presso la Segreteria, la Procura promuoveva il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Il giudice designato assegnava al responsabile del servizio finanziario il termine per il deposito dei conti, corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne la definizione del giudizio di resa del conto a seguito del deposito intervenuto in pendenza dello stesso. La Procura regionale, rappresentando che il Comune aveva provveduto al deposito dei conti tramite l’applicazione SiReCo, chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione.
Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Da ciò discende che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere: l’adempimento dell’obbligo di resa del conto elimina l’interesse alla pronuncia.
La Corte affronta poi la questione della forma del provvedimento. Ritiene che essa debba essere quella della sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, in via ulteriore e concorrente, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c..
Sul piano delle spese, il giudice esclude ogni pronuncia: per l’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non configurandosi i presupposti per la condanna.
La decisione conferma l’assetto processuale del giudizio di resa del conto: la tempestiva parificazione e il deposito dei conti in corso di causa conducono all’estinzione, con definizione mediante sentenza, in coerenza con la funzione di verifica della gestione affidata alla giurisdizione contabile.
Nota della Redazione
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