Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 8 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione del reddito di cittadinanza la Corte dei conti difetta di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. La natura pubblica delle risorse erogate non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile. Occorre che il privato sia inserito funzionalmente nell’iter procedimentale pubblico, con un vincolo di destinazione delle somme e un obbligo di rendicontazione. Il reddito di cittadinanza, pur previsto dall’art. 1 del d.l. n. 4/2019, mantiene conformazione prioritaria assistenziale e non conferisce al destinatario alcuna gestione di risorse pubbliche.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio il percettore chiedendo la condanna al risarcimento di 19.923,00 euro, oltre rivalutazione e interessi. La somma corrisponde all’importo del reddito di cittadinanza percepito da gennaio 2020 a ottobre 2022.
La vicenda origina da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, fondata su indagini della Guardia di Finanza. Il convenuto, titolare di ditta individuale nel 2021, avrebbe omesso di comunicare la variazione dello stato occupazionale, rappresentando una situazione patrimoniale non veritiera. Il convenuto non ha depositato deduzioni nella fase preprocessuale né si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notificazione della citazione a norma dell’art. 93 del codice della giustizia contabile.
Il Collegio esamina d’ufficio la questione della corretta perimetrazione dei confini di cognizione tra giudice ordinario e giudice contabile. Richiamando l’art. 101 c.p.c., si precisa che la regola contro le decisioni a sorpresa opera solo per le questioni di fatto o miste, non per quelle di puro diritto e processuale, implicitamente ricomprese nel thema decidendum.
La Corte prende le distanze dalla sentenza della Seconda sezione centrale d’Appello n. 468 del 2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile in materia. Conferma invece l’orientamento consolidato della Sezione, che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario.
Dirimente è la mancanza del rapporto di servizio tra percettore e amministrazione erogatrice. La giurisprudenza di legittimità richiede che il soggetto sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla pubblica amministrazione. Occorrono tre requisiti contestuali: provenienza pubblica delle risorse, vincolo funzionale di destinazione con attività gestoria, obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.
Nel caso del reddito di cittadinanza, l’art. 1 del d.l. n. 4/2019 ne dà definizione ampia, ma la misura assume conformazione prioritaria assistenziale. Manca il vincolo di destinazione delle risorse e l’obbligo di rendicontazione: il beneficio si configura come aiuto provvisorio in attesa dell’inserimento lavorativo. Ne consegue l’esclusione del collegamento funzionale e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con declino in favore del giudice ordinario davanti al quale la causa va riassunta nei termini dell’art. 17 c.g.c.
Nota della Redazione
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