Irregolarità del conto e discarico dell’agente contabile senza automatismi addebitivi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 295 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di irregolarità del conto o della gestione contabile non comporta, necessariamente, un addebito a carico dell’agente contabile. Le irregolarità contabili non rendono automaticamente addebitabile una partita, né un conto irregolare implica la condanna dell’agente, che può essere discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c.. La gestione economale è una gestione per cassa: all’inizio di ogni esercizio finanziario è corrisposta un’anticipazione che deve essere rendicontata prima della richiesta di successive anticipazioni; le somme giacenti a fine gestione devono essere restituite, non essendo consentita la formazione di residui né il pagamento su impegni di esercizi pregressi, in ossequio al principio dell’annualità della gestione.
Il Fatto
Il giudizio concerne il conto giudiziale n. 166810 presentato dall’economo di un Comune montano piemontese per la gestione della cassa economale relativa all’esercizio 2020. All’esito dell’istruttoria, il Giudice designato proponeva il discarico, ma il Pubblico Ministero esprimeva avviso contrario, contestando l’impiego della cassa per spese strumentali alla riscossione della TARI, il superamento del limite di spesa di cui al regolamento di contabilità e la violazione del principio di annualità della gestione.
La difesa dell’agente contabile chiedeva l’approvazione del conto, evidenziando la natura meramente formale delle contestazioni e la sussistenza di peculiari criticità connesse all’emergenza pandemica e alla struttura del piccolo Comune montano. Il Pubblico Ministero, pur insistendo per la declaratoria di irregolarità, escludeva la sussistenza di addebiti a carico dell’agente in difetto di ammanchi.
La Motivazione della Corte
La Sezione preliminarmente esclude ogni automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e mancato discarico dell’agente contabile, richiamando l’art. 149, comma 3, c.g.c., il quale, nel prevedere la condanna alla restituzione, all’alienazione della cauzione ovvero la dichiarazione di irregolarità, conferma che quest’ultima non implica necessariamente un addebito. Nel caso di specie è pacifica l’assenza di perdite o sottrazioni di denaro, circostanza che ha indotto il Collegio a disporre comunque il discarico dell’agente.
Quanto alle censure, la Corte ritiene irregolare l’impiego della cassa economale per spese strumentali alla riscossione della TARI, trattandosi di spese programmabili e ripetitive, rispetto alle quali la cassa economale — destinata a fronteggiare spese minute e imprevedibili — non costituisce lo strumento legittimo. Il Collegio reputa altresì irregolare la spesa di euro 1.196,00 per l’acquisto di francobolli, superiore al limite di euro 600,00 previsto dall’art. 40, comma 4, lett. a), del Regolamento di contabilità, non rilevando la successiva determinazione del Segretario comunale che ne aveva riconosciuto la necessità nel contesto emergenziale.
Viene infine censurata la violazione del principio dell’annualità della gestione, atteso che l’anticipazione del fondo è avvenuta in data successiva all’inizio dell’esercizio e il riversamento solo nell’esercizio successivo, in contrasto con l’art. 40, commi 3 e 4, lett. g), del Regolamento di contabilità, con il par. 6.4 dell’All.to 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e con il principio contabile generale di cui all’All.to 1 alla l. n. 196/2009. Le somme giacenti in cassa e non spese a fine gestione devono essere restituite, non essendo consentita la formazione di residui; la rigorosa osservanza del principio di annualità è posta a salvaguardia del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97, secondo comma, Cost.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.