Rito abbreviato contabile e soccombenza virtuale dopo il pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 7 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. si perfeziona con l’accoglimento dell’istanza del convenuto e con il tempestivo e regolare versamento della somma determinata dal Collegio in favore dell’amministrazione danneggiata. Il regolare adempimento dell’offerta di pagamento integra le condizioni di definizione alternativa e consente al giudice di dichiarare definito il giudizio con rito abbreviato. Il conseguimento del risarcimento, cagionato dalla proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale, non esclude la soccombenza virtuale del convenuto, con conseguente condanna alle spese processuali. La definizione agevolata non trasforma l’esito del giudizio in una pronuncia di merito sull’an debeatur

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria ha convenuto in giudizio la dirigente medico di un’azienda ospedaliera, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 84.630,37 a titolo di danno indiretto. Il pregiudizio derivava da una pronuncia del Tribunale civile che aveva condannato l’azienda sanitaria a risarcire il paziente per gli esiti di un trattamento di ustioni non conforme alle linee guida europee sul paziente ustionato.

La convenuta ha chiesto di accedere alla definizione agevolata ex art. 130 c.g.c., con offerta di pagamento in unica soluzione di euro 21.157,60. Il Collegio ha accolto l’istanza con decreto n. 14/2024, fissando il termine di trenta giorni per il versamento e onerando la convenuta del deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione del tempestivo e regolare versamento dell’importo determinato nel decreto n. 14/2024, documentato dal deposito della ricevuta in data 15.10.2024. Su tale presupposto il giudice verifica la sussistenza delle condizioni per dare luogo alla definizione alternativa del giudizio, secondo la disciplina dell’art. 130 c.g.c.

Il percorso argomentativo è lineare: l’accoglimento dell’istanza con decreto, il versamento della somma nel termine assegnato e il deposito della prova del pagamento integrano il procedimento di definizione agevolata del giudizio di responsabilità.

La Corte esamina anche il profilo delle spese, liquidate in euro 410,16. Il Collegio ritiene sussistere la soccombenza virtuale della convenuta, poiché il risarcimento è stato conseguito in ragione della proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale. La definizione con rito abbreviato non elide, dunque, il nesso tra l’iniziativa processuale della Procura e il risultato economico conseguito dall’amministrazione.

Tale impostazione distingue il piano del merito contabile dal piano processuale: la pronuncia non accerta la responsabilità amministrativa, ma definisce il giudizio in forza dell’adempimento dell’offerta. Le spese seguono pertanto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Sotto il profilo dell’art. 130 c.g.c., il Collegio conferma che la virtù deflattiva dell’istituto riposa sulla coincidenza tra la somma offerta, l’accoglimento del giudice e il materiale adempimento. La sequenza è rigorosa: il decreto di accoglimento fissa il termine; il versamento lo rispetta; la prova documentale chiude il procedimento. Ove difetti uno di questi elementi, la definizione alternativa non può perfezionarsi.

Nella specie, l’udienza camerale del 22.01.2025 non è stata segnata da opposizione della Procura, che ha preso atto dell’avvenuto pagamento. Il Collegio ha quindi dichiarato definito il giudizio di responsabilità nei confronti della convenuta, con condanna alle spese nella misura liquidata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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