Danno all’immagine e patteggiamento: presupposto valido in sede contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 6 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ancorché priva di efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi, integra il presupposto di pregiudizialità penale richiesto per l’esercizio dell’azione di danno all’immagine, perché l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. la equipara a una pronuncia di condanna salvo che non siano applicate pene accessorie. La richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. è inammissibile quando la prospettazione del pubblico ministero sull’esistenza del doloso arricchimento del danneggiante risulti ampiamente verosimile. Il danno da disservizio non si configura in re ipsa e richiede la prova di concrete ricadute su altre attività, non essendo sufficiente lo svolgimento di ordinari adempimenti istruttori delegati alle forze di Polizia.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due funzionari della Polizia di Stato, un primo dirigente e un vice questore aggiunto, in servizio presso un commissariato genovese, chiedendo la condanna per i danni derivanti da condotte oggetto di sentenza di patteggiamento per i reati di falsità ideologica e materiale, nonché di peculato per il solo dirigente, oltre che a titolo di danno all’immagine. La vicenda riguarda l’uso privato di un’autovettura di servizio e la condotta tenuta in occasione di un incidente stradale notturno, in cui sarebbe stato indicato alla guida un soggetto diverso dall’effettivo conducente.

Il dirigente ha contestato integralmente la pretesa, eccependo la prescrizione, la carenza di prova, l’inesistenza del danno e l’abnormità della quantificazione, e ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato. Il vice questore, non costituitosi, aveva versato l’intera somma richiesta prima della citazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di interesse ad agire verso il vice questore, avendo questi integralmente pagato l’importo di danno all’immagine contestato prima del deposito dell’atto di citazione, con conseguente venir meno della res litigiosa. La soddisfazione dell’interesse sostanziale in fase preprocessuale è stata ritenuta sufficiente, in disparte la definizione amministrativa dell’entrata.

Quanto alla richiesta di rito abbreviato, la Corte ha confermato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 130, quarto comma, c.g.c. L’arricchimento rilevante può identificarsi anche in un risparmio di spesa o in una perdita evitata e consiste in un vantaggio patrimoniale o comunque economicamente valutabile. La ratio della norma è evitare che chi ha tratto un vantaggio dall’illecito definisca il giudizio trattenendo indebitamente parte del vantaggio ottenuto.

Sull’ammissibilità dell’azione per danno all’immagine, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’abrogazione dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e dell’art. 7 della legge n. 97/2001 ha rimosso il limite dei soli delitti dei pubblici ufficiali, cosicché la fattispecie comprende ora i reati di falso strumentali all’occultamento di fatti dannosi. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude l’efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi, ma, in presenza di pene accessorie, equipara la sentenza a una pronuncia di condanna; per il danno all’immagine il legislatore introduce così una fictio juris che integra il presupposto di pregiudizialità.

L’eccezione di prescrizione è stata accolta solo per la voce relativa ai costi di carburante e pedaggi (€ 248,66), essendo il fatto conoscibile dall’amministrazione sin dalla segnalazione alla Procura della Repubblica. Per il danno da fuori uso dell’autovettura il termine decorre dalla richiesta di rinvio a giudizio, e per il danno all’immagine dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, per effetto della sospensione di cui all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provato l’uso egoistico dell’autovettura in assenza della prescritta patente di servizio, come attestato da un solido corredo probatorio, e ha respinto la voce di danno da disservizio (€ 2.019,89), trattandosi di costi ordinari e fisiologici dell’amministrazione. Il danno all’immagine è stato liquidato equitativamente in € 12.000,00, escluso il potere riduttivo per la connotazione dolosa e la gravità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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