Improcedibile l’appello se il difensore non compare alla seconda udienza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 33 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’appellante non compare all’udienza di discussione, il giudice rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è improcedibile. L’art. 196 del codice di giustizia contabile configura una causa di definizione in rito che opera anche d’ufficio, senza necessità di istanza di parte. L’avvertenza contenuta nell’ordinanza di rinvio e la sua regolare comunicazione integrano le condizioni di legge. La definizione in rito preclude l’esame del merito e giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente alla Polizia di Stato e cessato dal servizio per invalidità nel 2009, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico. La pretesa riguardava il computo dell’indennità integrativa speciale, che il ricorrente assumeva dovuta in misura intera e separata in quota A, invece che all’80% come determinato dall’Inps. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 943/2021, aveva rigettato il ricorso e condannato il pensionato alle spese di lite.
Avverso quella pronuncia il pensionato ha proposto appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, contestando nel merito l’applicazione della normativa sulla base pensionabile e, in subordine, la regolamentazione delle spese. All’udienza del 10 ottobre 2024 i difensori dell’appellante non si sono presentati e il giudizio è stato rinviato, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con ordinanza a verbale comunicata via pec. Anche all’udienza successiva l’appellante è rimasto assente.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale una questione processuale che assorbe ogni altra doglianza. All’udienza del 10 ottobre 2024, per l’assenza dei difensori dell’appellante, era stata pronunciata ordinanza a verbale di rinvio della trattazione all’udienza successiva, ai sensi dell’art. 196 del c.g.c. L’ordinanza conteneva anche l’avvertenza che, in caso di seconda mancata comparizione dei rappresentanti della parte appellante, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Il Collegio verifica che tale ordinanza è stata regolarmente comunicata il 14 ottobre 2024, a mezzo pec, dalla Segreteria ai difensori dell’appellante. La comunicazione dell’ordinanza di rinvio costituisce il presupposto perché la seconda assenza produca l’effetto processuale previsto dalla norma.
Anche all’odierna udienza è stata riscontrata l’assenza dei difensori dell’appellante. Il Collegio rileva pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 196 c.g.c., secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante, e se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Integrate le condizioni contemplate dalla disposizione, l’appello è dichiarato improcedibile. La definizione in rito del giudizio non consente di esaminare i motivi di merito relativi al computo dell’indennità integrativa speciale, né la censura sulla mancata compensazione delle spese del primo grado.
Le spese processuali sono compensate, stante la definizione in rito del giudizio. La pronuncia manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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