Somme cave utilizzabili per interventi sul territorio comunale collegati agli impatti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 374 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme accantonate ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. Lombardia n. 20/2021, percepite a titolo tariffario in relazione ai diritti di escavazione, costituiscono entrate vincolate per legge a una specifica finalità ambientale, ulteriore e complementare rispetto agli obblighi di recupero posti a carico dell’operatore. Il vincolo opera su tre piani: oggettivo, perché le risorse finanziano solo interventi di recupero ambientale; territoriale, perché gli interventi devono insistere sull’area indirettamente interessata dall’attività estrattiva; funzionale, perché le spese devono correlarsi alle opere di recupero e risultare ulteriori rispetto a quelle già previste dal progetto di coltivazione. L’area indirettamente interessata non coincide con il solo territorio immediatamente adiacente al sito estrattivo, dovendosi considerare lo spettro effettivo degli impatti, anche indiretti e visivi. Ne consegue che le somme possono essere destinate a interventi su aree comunali non contigue alla cava, purché funzionalmente e motivatamente collegati agli impatti dell’attività estrattiva e al loro recupero ambientale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune sede di attività estrattiva ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’Ente ha chiesto se le somme accantonate ai sensi dell’art. 18 della L.R. Lombardia n. 20/2021 possano essere utilizzate per finalità riferite al più ampio territorio comunale, e non esclusivamente alle aree immediatamente adiacenti al sito estrattivo.
Il Comune ha rappresentato che, assolto l’obbligo di rigenerazione ambientale delle aree direttamente interessate dalla coltivazione di cava, residuerebbero ulteriori risorse, che l’Ente intenderebbe destinare alla manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, alla rimozione di rifiuti abbandonati su aree boschive e strade rurali, a misure di prevenzione strutturale dell’abbandono dei rifiuti e a un contributo in regime di partenariato pubblico-privato per la manutenzione del verde, entro la soglia massima del 49 per cento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, essendo formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente locale, e sotto il profilo oggettivo, concernendo l’utilizzo di risorse pubbliche destinate a specifici interventi previsti dalla legislazione regionale, con incidenza sulle risultanze di bilancio. Ha però precisato che restano estranee alla funzione consultiva le valutazioni da cui possa discendere un giudizio di merito amministrativo o gestionale sulle scelte discrezionali dell’ente.
Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina della L.R. Lombardia n. 20/2021, che persegue finalità di tutela ambientale, recupero del suolo e promozione dell’economia circolare. L’art. 18, comma 3, secondo periodo, stabilisce che le somme in questione sono utilizzate dai Comuni per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell’area indirettamente interessata dall’attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero.
Poiché la normativa non definisce espressamente l’area indirettamente interessata, la Sezione ha ritenuto di individuarla in coerenza con le definizioni di cava e di recupero ambientale contenute nell’art. 3, circoscrivendola al contesto territoriale funzionalmente collegato alla cava e alle esigenze di recupero degli impatti prodotti dall’attività estrattiva. Da qui il vincolo di destinazione puntuale, articolato sui tre piani oggettivo, territoriale e funzionale.
La Corte ha poi escluso che il vincolo possa essere circoscritto al solo territorio immediatamente adiacente al sito di estrazione, dovendosi tener conto dello spettro territoriale effettivo degli impatti, anche visivi, sull’ecosistema, sul paesaggio e sull’utilizzo delle aree circostanti. In tal senso depone l’art. 16, comma 2, lett. d), che annovera tra i Comuni beneficiari delle tariffe anche quelli diversi dalla sede dell’attività estrattiva, qualora interessati da impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.
L’individuazione delle aree comunali interessate da effetti indiretti e la selezione degli interventi più congrui ricadono dunque nella discrezionalità dell’ente locale, a condizione che il legame con gli impatti ambientali della cava sia oggettivamente comprovato, che la finalità resti coerente con il reinserimento delle aree nel contesto territoriale originario e che sia garantita idonea motivazione amministrativa e tracciabilità contabile nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 118/2011. È invece precluso ogni impiego volto a finanziare interventi territoriali di carattere generale o privi di correlazione funzionale con l’attività estrattiva e i suoi effetti.
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