Reclamo Rito Fornero tardivo e rilievo d’ufficio del giudicato interno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6592 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito Fornero il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che definisce la fase sommaria decorre dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento. La tardività dell’impugnazione determina il formarsi del giudicato interno e compete al giudice rilevarla anche d’ufficio. Tale tardività può essere eccepita o rilevata per la prima volta anche in sede di legittimità, trattandosi di questione attinente all’ammissibilità dell’impugnazione e non a una regola di giudizio sulla prova. Il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimato nel febbraio 2017. Il tribunale ha respinto l’opposizione all’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza di primo grado.

Il giudice d’appello ha accertato che la sentenza di primo grado, depositata nel maggio 2021, era stata comunicata dalla cancelleria ai difensori a mezzo posta elettronica certificata il 28 maggio 2021, e che il reclamo, depositato il 24 luglio 2021, era stato proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione delle regole sul principio di non contestazione e sull’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha sostenuto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 116 e 327 cod. proc. civ., dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 e dell’art. 2697 cod. civ.. La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, considerando pacifica l’avvenuta comunicazione della sentenza di primo grado e realizzando così un’indebita inversione dell’onere probatorio.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello non ha deciso in base al principio di non contestazione, ma ha accertato l’esistenza della comunicazione di cancelleria attraverso l’esame del fascicolo di primo grado acquisito agli atti, verificando che il difensore della lavoratrice aveva ricevuto il 28 maggio 2021 la notifica telematica della sentenza di primo grado.

L’accenno, contenuto nella decisione d’appello, alla mancanza di deduzioni della reclamante circa la notifica del 28 maggio 2021 costituisce, secondo la Corte, un argomento utilizzato ad ulteriore supporto della correttezza di quanto accertato e non involge alcun riferimento alla regola di giudizio di cui all’art. 115 cod. proc. civ.

La Corte ha inoltre escluso la violazione delle regole di formazione della prova, affermando che compete al giudice di rilevare, anche d’ufficio, la tardività dell’impugnazione e quindi il formarsi del giudicato interno. Tale tardività può essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, come affermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 26525 del 2018; n. 16863 del 2018; n. 25209 del 2014).

Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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