Rito societario inapplicabile e sospensione necessaria fuori dai presupposti (Cass. civ. Sez. II n. 31091 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito cosiddetto societario, introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 e abrogato dalla legge n. 69/2009, non si applica alle controversie aventi ad oggetto la rivendicazione della quota di beni ricadenti nella comunione matrimoniale, riconducibili agli artt. 184 e ss. cod. civ., poiché estranea alle materie elencate nell’art. 1 d.lgs. n. 5/2003. La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. presuppone una pregiudizialità in senso stretto, vincolante con effetto di giudicato, e non una mera connessione o comunanza di questioni. Ai fini dell’eccezione di compensazione giudiziale, il credito opposto deve essere liquido o liquidabile, esigibile e irrevocabilmente certo; non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio. In tema di motivazione apparente, il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale.
Il Fatto
Nel corso del matrimonio e in regime di comunione dei beni, il marito aveva acquistato una quota rilevante delle azioni di una società per azioni e ne aveva ceduto parte, incassando un corrispettivo consistente. Le azioni residue erano state offerte in vendita a un’altra società e, poi, concesse in pegno a un terzo a garanzia di un mutuo. La moglie aveva agito davanti al Tribunale di Parma per far accertare la simulazione del mutuo e del pegno, o in subordine per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ., e comunque per la ricostituzione dei beni in comunione o per la condanna del coniuge al pagamento della metà del valore delle azioni.
Nelle more, la società destinataria dell’opzione aveva esercitato il diritto, il mutuo si era estinto per compensazione e il pegno per confusione. Il Tribunale aveva allora dichiarato la carenza sopravvenuta di interesse sulle domande di simulazione e revocatoria e aveva condannato il convenuto a versare la metà del ricavato della vendita. La Corte d’appello di Bologna aveva rigettato il gravame e il coniuge soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i cinque motivi e li respinge tutti. Sul primo motivo, il ricorrente lamentava la mancata applicazione del rito societario in primo grado e la conseguente nullità della sentenza. Il rilievo assorbente della Corte d’appello è confermato: il d.lgs. n. 5/2003 riguarda i rapporti societari, il trasferimento di partecipazioni, i patti parasociali e le materie finanziarie, mentre il diritto azionato attiene ai rapporti patrimoniali tra coniugi e alla quota di comunione, ambito estraneo a quella disciplina.
Il secondo motivo deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte rileva che l’attrice aveva formulato fin dall’origine una domanda subordinata volta a ottenere la condanna al pagamento di una somma pari al valore della metà delle azioni ovvero alla metà del prezzo conseguito dalla vendita. Il Tribunale si è quindi mantenuto entro il petitum, senza eccedere.
Il terzo motivo censurava il diniego della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della decisione di cassazione sul diverso processo nel quale il ricorrente aveva fatto valere in via riconvenzionale gli stessi crediti opposti in compensazione. La Corte osserva che le due cause differiscono sul piano soggettivo, coinvolgendo il presente giudizio anche gli eredi del terzo e la società chiamata in causa. Sul piano oggettivo manca un rapporto di pregiudizialità in senso stretto: la sospensione è necessaria solo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa con portata vincolante e effetto di giudicato, evenienza esclusa dal titolo eterogeneo delle pretese creditorie.
Il quarto motivo prospettava la motivazione apparente in ordine al mancato espletamento delle prove testimoniali. La Corte ritiene la censura infondata, poiché la Corte d’appello ha argomentato la propria scelta sulla base della prova documentale acquisita e sull’inammissibilità dei nuovi documenti ex art. 345 cod. proc. civ. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza.
Il quinto motivo riguarda il rigetto dell’eccezione di compensazione. La Corte conferma che la compensazione giudiziale non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio, perché l’art. 1243 cod. civ. esige un credito liquido o liquidabile, esigibile e certo. Poiché l’accertamento dei crediti opposti era sub iudice, il rigetto è corretto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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