Reclamo avverso apertura della liquidazione giudiziale: impulso d’ufficio e deposito cartaceo autorizzato (Cass. civ. Sez. I n. 31086 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, l’omessa comparizione o l’inerzia delle parti non esime il giudice dal potere-dovere di decidere la causa nel merito. Il rito camerale speciale non consente l’applicazione analogica della disciplina dell’appello e, in particolare, dell’art. 181 cod. proc. civ., sicché non può farsi discendere dall’inattività delle parti il disinteresse processuale alla coltivazione della domanda di apertura della procedura concorsuale. L’autorizzazione del Capo dell’Ufficio al deposito in forma cartacea, resa a termini dell’art. 196-quater, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., costituisce eccezione all’obbligo di digitalizzazione degli atti e rimuove il divieto di ingresso dell’atto cartaceo nel fascicolo telematico. La censura che contesti l’assenza dei presupposti di tale autorizzazione è inammissibile, se il ricorrente non abbia trascritto l’atto in questione.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero propone ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione. Il Tribunale rigetta la domanda, reputando la debitrice non insolvente: sull’attivo di bilancio incideva un contratto di appalto di opera pubblica stipulato in project financing con la Regione Calabria, da cui derivavano immobilizzazioni materiali e immateriali.

La Corte d’Appello accoglie il reclamo del Pubblico Ministero. Il giudizio di reclamo era proseguito per impulso del giudice, in assenza delle parti; il Collegio di merito, inoltre, rileva che il contratto era stato risolto in via di autotutela, con conseguente impossibilità di realizzare l’opera per indisponibilità delle aree. Le immobilizzazioni perdono così ogni valore e l’impresa non è risanabile. La società debitrice ricorre in cassazione con tre motivi; resiste la curatela.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che il reclamo del Pubblico Ministero, depositato in formato cartaceo, dovesse ritenersi inesistente, senza sanabilità per raggiungimento dello scopo, e che l’autorizzazione del Presidente della Corte d’Appello fosse priva di presupposti.

La Corte reputa il motivo infondato nel nucleo centrale. L’autorizzazione del Capo dell’Ufficio al deposito cartaceo, prevista dall’art. 196-quater, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., integra un’eccezione all’obbligo di digitalizzazione degli atti del processo, come già affermato da Cass., n. 10689/2023, e rimuove il divieto di deposito di atti cartacei nel processo telematico. Rimosso l’ostacolo processuale, l’atto del Pubblico Ministero è legittimamente acquisito agli atti del giudizio. La censura resta invece inammissibile nella parte in cui contesta l’assenza dei presupposti dell’autorizzazione: la ricorrente non ha trascritto l’atto in oggetto.

Il secondo motivo investe l’impulso del giudizio di reclamo dopo l’udienza in forma di trattazione scritta. Secondo la ricorrente, all’inerzia delle parti dovrebbe applicarsi l’art. 181 cod. proc. civ., con estinzione del giudizio. La Corte richiama la giurisprudenza formatasi sotto l’abrogata disciplina dell’art. 18 l. fall. (Cass., n. 26771/2016; Cass., n. 6853/2014; Cass., n. 8227/2012): il reclamo è impugnazione di merito con disciplina speciale e derogatoria dell’appello.

Il procedimento segue le regole del rito camerale, di cui rappresenta fase ulteriore rispetto al procedimento per la dichiarazione di fallimento (Cass., n. 8980/2021), e non ammette l’applicazione analogica della disciplina dell’appello (Cass., n. 5520/2017), che pure astrattamente consentirebbe il rinvio all’art. 181 cod. proc. civ. (Cass., n. 2816/2015; Cass., n. 858/2000). L’inerzia delle parti non fa venir meno il potere-dovere di decidere, salvo il caso del contraddittorio non correttamente integrato (Cass., n. 24797/2019), né può fondare un disinteresse processuale alla domanda (Cass., n. 7121/2020). Tali principi valgono anche per il reclamo avverso l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il terzo motivo contesta l’accertamento dello stato di insolvenza e la valutazione prospettica dell’attivo compiuta come se la società fosse operativa. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non illustra quale diverso scenario, calcolato ai valori di liquidazione, avrebbe condotto a esito opposto, né coglie la ratio decidendi, che ha reputato prive di valore le immobilizzazioni per la preclusione alla conclusione dell’opera pubblica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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