Rito sommario per onorari: trattazione monocratica e nullità della decisione collegiale (Cass. civ. Sez. II n. 3146 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito sommario disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, come formulato ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili devono essere trattate in composizione collegiale. La norma di rinvio consente la sola designazione del giudice relatore e la delega a un componente del collegio per l’assunzione dei mezzi istruttori: ogni altra attività, e in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, deve svolgersi davanti all’intero collegio. Se il giudizio è stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione è nulla per violazione dell’art. 276 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un avvocato ha agito per il pagamento dei compensi relativi alla difesa di un cliente dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo contestualmente il pagamento per il patrocinio svolto in un giudizio civile. Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il difensore avesse espressamente rinunciato al credito.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimato è rimasto tale. La questione centrale attiene al rito applicabile e alla corretta composizione dell’organo giudicante nella fase di trattazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 276 cod. proc. civ., per essere il giudizio stato trattato dal giudice monocratico e poi rimesso direttamente al collegio per la decisione, in contrasto con il principio di immutabilità del giudice. Il motivo è ritenuto fondato.
Dagli atti risulta che con provvedimento del 17.12.2021 era stata disposta la nomina del relatore, dinanzi al quale si è svolta l’intera trattazione, inclusa l’udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2023, all’esito della quale la causa è stata rimessa al collegio. La Corte richiama l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, che assoggetta le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.
Tale disposizione prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega del presidente a uno dei componenti del collegio per l’assunzione dei mezzi istruttori. Ne deriva che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni. Il collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12609/2012, che, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, sottolineano come i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati debbano essere trattati in composizione collegiale.
La Corte enuncia quindi la conseguenza processuale: qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione è nulla per violazione dell’art. 276 cod. proc. civ., come già affermato da Cass. n. 13856/2022 e Cass. n. 25882/2023.
Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento delle restanti censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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